Cassazione Civile, Ordinanza n. 00529/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di 108 bombole destinate alla conservazione di metano. La società fornitrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente a un assegno che l’acquirente aveva consegnato, secondo la sua prospettazione, solo a garanzia del pagamento del corrispettivo, con accordo di versare il 10% entro una certa data e il saldo successivamente. La società acquirente sosteneva invece che la controparte avesse illegittimamente messo all’incasso l’assegno, prima della consegna completa della fornitura. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, in parziale riforma, condannò la società fornitrice a restituire una modesta differenza di importo e regolò le spese ponendone i 3/4 a carico della stessa. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell’art. 1460 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse comparato correttamente i reciproci inadempimenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la prestazione dell’acquirente non fosse stata eseguita nei limiti dell’importo ricevuto e che il numero di bombole consegnate fosse inferiore a quello matematicamente ricavabile; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante la parziale soccombenza della controparte e il risultato solo in minima parte favorevole alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse già compiuto il necessario giudizio comparativo dei comportamenti delle parti e che la censura mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del merito. Ha inoltre osservato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non individuava un fatto storico omesso, ma proponeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie. È stato invece accolto il motivo sulle spese, perché, essendo la ricorrente risultata comunque vincitrice sia pure in misura contenuta su una domanda unica, non poteva essere integralmente gravata delle spese senza un corretto esercizio del potere di compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al giudice di merito per la relativa regolamentazione.
Norme richiamate
L’eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti; in cassazione non è censurabile la sola diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale o la motivazione in sé, salvo il difetto assoluto di motivazione.
La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza, ma va coordinata con l’esito complessivo della lite e con l’eventuale compensazione.
In presenza di soccombenza reciproca o di parziale vittoria su una domanda unitaria, il giudice può compensare le spese; non è corretto porle integralmente a carico della parte parzialmente vittoriosa senza adeguata compensazione.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell’art. 1460 c.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia già comparato i reciproci inadempimenti e tratto da tale comparazione una conclusione in fatto.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non copre la mera contestazione della valutazione delle prove o la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Quando una domanda è articolata in un unico capo e la parte ricorrente ottiene comunque un sia pur limitato risultato favorevole, la regolazione delle spese non può ignorare l’esito complessivo della lite e richiede un corretto uso del potere di compensazione.
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