Sentenza n. 1341/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro e previdenza, n. 1497/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 25 luglio 2025 e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza definitiva del giudice ordinario costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento del giudicato. Il TAR ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni indicati, per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. È stata altresì fissata una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto al ricorrente dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
Rileva per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per le obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza, quando la pronuncia sia stata notificata all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’esecuzione, il giudice può ordinare le attività necessarie a dare concreta attuazione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, purché l’inadempimento sia ingiustificato, il comando giudiziale sia privo di particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua.
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