Cassazione Civile, Ordinanza n. 17673/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di una società creditrice, proposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria aperta nei primi anni Novanta, volta a ottenere l'assegnazione delle somme accantonate per creditori irreperibili dopo il riparto finale. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo non applicabile la disciplina successiva alla riforma del 2006 (art. 117, commi 4 e 5, l. fall.) alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e, quanto alla disciplina previgente (art. 117, comma 3, l. fall.), aveva escluso che consentisse la redistribuzione delle somme depositate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 117 l. fall. (nel testo previgente e in quello vigente) e dell'art. 150 d.lgs. n. 5/2006, oltre che degli artt. 3 e 47 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. Ha sostenuto che la disciplina transitoria e quella previgente sarebbero costituzionalmente illegittime o comunque andrebbero interpretate in modo costituzionalmente orientato, così da consentire ai creditori rimasti insoddisfatti di beneficiare delle somme non riscosse dai creditori irreperibili. Ha anche sollecitato, in via subordinata, la rimessione della questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella previgente all'intervento del d.lgs. n. 5/2006, poiché la procedura di amministrazione straordinaria era stata aperta prima del 16 luglio 2006, e che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 117, comma 3, l. fall. nel testo anteriore non consentisse lo svincolo e il riparto delle somme depositate per i creditori irreperibili, in ragione dell'efficacia liberatoria del deposito presso l'istituto di credito. La Corte ha inoltre escluso la non manifesta fondatezza delle questioni di costituzionalità, richiamando precedenti che avevano già ritenuto tale disciplina compatibile con la Costituzione e con la CEDU. È stato altresì posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è richiamato quale base del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del tribunale
norma processuale sul reclamo avverso il decreto del giudice fallimentare
comma 3, nel testo previgente; commi 4 e 5, nella formulazione vigente
nel testo previgente il deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili ha effetto liberatorio e impedisce il riparto supplementare; nel testo vigente la redistribuzione è prevista ma non si applica alle procedure aperte prima della riforma
la disciplina transitoria esclude l'applicazione della riforma alle procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del decreto, comprese quelle di amministrazione straordinaria secondo l'interpretazione sistematica accolta dalla Corte
n. 3; art. 360 bis c.p.c.
i motivi sono stati proposti come violazione di legge; il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché non superava i consolidati orientamenti di legittimità
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso la violazione
art. 47 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale, ma ritenuto non violato dalla disciplina contestata
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le somme, una volta assegnate e depositate, escono dalla disponibilità della procedura e non integrano un diritto dei creditori insoddisfatti
art. 67 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
richiamato nel percorso argomentativo sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria successiva
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali aperte anteriormente alla riforma del 2006 continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche se la procedura si conclude dopo l'entrata in vigore della nuova legge, salvo diversa previsione transitoria espressa.
- Nel sistema previgente dell'art. 117, comma 3, l. fall., il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili presso l'istituto di credito produce un effetto liberatorio per la procedura e sottrae definitivamente quelle somme alla disponibilità del fallimento o dell'amministrazione straordinaria.
- Quando la disciplina applicabile attribuisce al deposito efficacia liberatoria, non è consentito un riparto supplementare delle somme non riscosse dai creditori irreperibili in favore degli altri creditori insoddisfatti.
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette a superare tale assetto sono infondate se la parte ricorrente non introduce argomenti idonei a scardinare l'orientamento consolidato di legittimità e, soprattutto, se le somme contestate non restano nel patrimonio della procedura dopo l'assegnazione.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già escluse dalla giurisprudenza può essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
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