Cassazione Civile, Ordinanza n. 24032/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore idrico)
La controversia
Un proprietario di un immobile agiva nei confronti del Comune e del gestore del servizio idrico chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall'allagamento di un locale seminterrato di sua proprietà. Sosteneva che l'evento fosse dipeso dalla mancata adeguata manutenzione di una condotta per l'abduzione delle acque reflue posta sotto il marciapiede della via pubblica antistante il suo immobile. In primo grado la domanda veniva rigettata perché il giudice riteneva che l'allagamento fosse collegato all'ostruzione di una condotta idrica comunale, ma che tale ostruzione fosse causata da radici presumibilmente site nella proprietà dell'attore; inoltre non risultava provato un collegamento fra le tubature dell'attore e quelle comunali e mancava prova dell'adozione delle normali cautele per mantenere pulita la griglia di raccolta. In appello il rigetto veniva confermato, rilevandosi che le prove non dimostravano né l'esistenza del collegamento tra gli impianti, né che le tubature dell'attore fossero state ostruite da radici di piante di proprietà comunale, né che vi fossero stati lavori eseguiti su committenza del Comune. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva quattro motivi, formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma in sostanza diretti a contestare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello, assumendo che fossero stati ignorati fatti oggettivamente accertati e attribuita rilevanza a circostanze non dimostrate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del controricorso della società gestore del servizio idrico per difetto di procura nella parte in cui esisteva una valida procura conferita al primo difensore; ha però osservato che la successiva procura rilasciata in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore era nulla perché non applicabile, al giudizio iniziato nel 2008, la disciplina introdotta dalla L. 69/2009 che consente il rilascio della procura in tale forma. Tale nullità è stata però considerata ininfluente perché restava valida la precedente procura al difensore originario. Nel merito, tutti e quattro i motivi sono stati dichiarati manifestamente inammissibili poiché miravano a ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia decisione conforme, era preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore del Comune e della società resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La disciplina introdotta dalla L. 69/2009 che consente il rilascio della procura anche in calce all'atto di nomina del nuovo difensore non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
art. 45, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha modificato l'art. 83 c.p.c. consentendo il rilascio della procura anche in calce all'atto di nomina del nuovo difensore, ma la norma non si applica ai giudizi anteriori all'entrata in vigore della legge.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
"le disposioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le diiposkioni per l'attua.zione del codice di procedura civile si applicano ai giudki instaurati dopo la data della sua entrata in vigore"
Le modifiche processuali della legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore, fissata al 4 luglio 2009.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia decisione conforme nel merito, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi sono inammissibili se, nella sostanza, chiedono un riesame del fatto.
- Quando vi è doppia decisione conforme nei gradi di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere validamente dedotto in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La procura speciale al difensore deve essere rilasciata nel rispetto della disciplina processuale applicabile ratione temporis; le modifiche introdotte dalla L. 69/2009 non operano per i giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore.
- L'eventuale nullità di una procura successiva può restare priva di rilievo se risulta comunque valida una precedente procura idonea a sorreggere la costituzione della parte.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, in presenza dei presupposti di legge, può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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