Cassazione Civile, Ordinanza n. 21733/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione di fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice principale verso una banca, per un rapporto di conto corrente e un mutuo chirografario. Dopo l'inadempimento della debitrice e la presentazione di domanda di concordato preventivo, la banca ha esercitato il recesso e ha ottenuto decreto ingiuntivo contro i fideiussori. Opposizione dei garanti fondata, tra l'altro, sulla nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, perché riproduttive dello schema ABI, e sulla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Il Tribunale ha accolto l'opposizione revocando il decreto; la Corte d'appello ha confermato, dichiarando inoltre inammissibile l'appello incidentale tardivo della banca. La ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 1957 c.c., 2193 c.c. e 169 l. fall., sostenendo che il termine semestrale per agire contro il fideiussore dovesse decorrere non dalla presentazione della domanda di concordato, ma dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, in quanto solo tale iscrizione rende l'evento opponibile ai terzi; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla motivazione apparente della sentenza di primo grado senza applicare correttamente i criteri ermeneutici; 3) violazione degli artt. 1362 e 1423 c.c., per avere qualificato come indebita convalida di fideiussioni nulle le dichiarazioni rese dai fideiussori nel 2013, senza verificare se fossero invece espressione di una nuova e autonoma volontà negoziale, idonea a rinnovare la garanzia con efficacia ex nunc e, secondo la ricorrente, a trasformare la garanzia in fideiussione ordinaria e non omnibus.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto fondati, in esame congiunto, i motivi relativi sia alla decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. sia alla qualificazione delle dichiarazioni del 2013. Quanto al primo profilo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva individuato il dies a quo nella data di presentazione della domanda di concordato preventivo, richiamando gli artt. 169 e 55 l. fall., ma senza spiegare perché tale momento fosse idoneo a rendere conoscibile ai terzi l'evento rilevante; la sentenza impugnata non si era confrontata con il rilievo secondo cui, in base alla pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c. e alla disciplina concorsuale, solo la pubblicazione nel registro delle imprese rende l'atto opponibile ai terzi. Tale omissione integra motivazione inidonea e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha osservato che la decisione di merito si era limitata ad affermare, in modo apodittico, che la nullità della clausola si trasmetteva all'accordo che la riguardava e che le dichiarazioni dei fideiussori costituivano convalida vietata ex art. 1423 c.c., senza procedere a una effettiva interpretazione della volontà negoziale secondo gli artt. 1362 ss. c.c. e senza verificare se le dichiarazioni integrassero una nuova regolamentazione del rapporto con efficacia costitutiva. La motivazione è stata ritenuta meramente apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la necessità di verificare correttamente il dies a quo della decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, in rapporto alla conoscibilità/opponibilità dell'evento rilevante verso i terzi.
Il principio di pubblicità dichiarativa impone di considerare opponibile ai terzi soltanto l'atto iscritto, sicché la decorrenza di un termine collegato a un evento concorsuale deve essere valutata alla luce dell'iscrizione nel registro delle imprese.
È richiamato nel coordinamento con la disciplina del concordato preventivo per individuare il momento rilevante ai fini della decadenza ex art. 1957 c.c.
Nel ragionamento della Corte territoriale, era stato combinato con l'art. 169 l. fall. per ancorare il termine alla data di presentazione della domanda di concordato; la Cassazione censura la mancata spiegazione della idoneità di tale momento.
La qualificazione del contenuto delle dichiarazioni negoziali richiede l'applicazione dei criteri ermeneutici e l'accertamento della reale volontà delle parti, non un automatismo qualificatorio.
L'interpretazione del negozio deve essere svolta attraverso un effettivo esame del contenuto degli atti per verificare se vi sia una nuova autonoma regolamentazione del rapporto o una mera conferma.
Il divieto di convalida del contratto nullo non esclude che un atto successivo, se interpretato come nuovo accordo, possa costituire una rinnovazione lecita del rapporto con effetti ex nunc.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di un percorso logico-giuridico percepibile integra motivazione insufficiente/apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione apodittica e non esplicativa è meramente apparente.
Massime di principio
- In materia di fideiussione, la decorrenza del termine di decadenza del creditore va ancorata a un momento effettivamente conoscibile e opponibile ai terzi, secondo le regole di pubblicità applicabili, non potendosi sanzionare l'inerzia del creditore prima di tale opponibilità.
- Quando il giudice qualifica un atto successivo come conferma o convalida di un negozio nullo, deve verificare in concreto la volontà delle parti attraverso l'interpretazione del testo negoziale e del contesto complessivo; non è sufficiente un automatismo basato sulla sola etichetta formale dell'atto.
- Anche una dichiarazione formalmente qualificabile come riconferma o ricognizione può integrare una valida rinnovazione del rapporto nullo, se dall'interpretazione complessiva risulta la volontà di costituire un nuovo vincolo con effetti ex nunc.
- La motivazione è apparente quando si limita a una affermazione conclusiva senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e senza confrontarsi con le specifiche allegazioni di parte.
- L'interpretazione del contratto e delle dichiarazioni negoziali deve essere svolta secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; la mancata applicazione di tali criteri può rendere erronea la qualificazione giuridica dell'atto.
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