Cassazione Civile, Ordinanza n. 08017/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione di una società a un verbale di accertamento dell'INPS che pretendeva contributi omessi sulle somme che, in occasione di un licenziamento collettivo, sarebbero state dovute ai lavoratori a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. I lavoratori, in sede di accordo sindacale, avevano rinunciato a tale indennità ricevendo invece un importo qualificato come incentivo all'esodo. La società sosteneva che: (1) il diritto all'indennità non potesse dirsi dovuto perché era stato rinunciato contestualmente alla transazione sindacale; (2) non potesse operare la contribuzione su somme non effettivamente erogate, anche in relazione all'art. 53 Cost.; (3) la domanda riconvenzionale dell'INPS fosse inammissibile, dovendo l'ente procedere solo mediante gli strumenti tipici di riscossione/contenzioso previsti dalla legge (ruolo, avviso di addebito, ordinanza-ingiunzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che il minimale contributivo impone di assumere come base imponibile la retribuzione dovuta per legge e non quella effettivamente corrisposta; perciò gli accordi tra datore e lavoratore, compresa la rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso in sede di transazione sindacale, non sono opponibili all'INPS. Ha chiarito che l'indennità sostitutiva del preavviso nasce dal rapporto di lavoro e sorge al momento del recesso intimato senza preavviso, sicché era già maturata al tempo della rinuncia. Ha escluso la violazione dell'art. 53 Cost., ricordando che il principio di capacità contributiva riguarda i tributi e non impedisce la contribuzione previdenziale su retribuzioni dovute ma non pagate. Ha inoltre confermato che l'INPS può agire in via ordinaria, anche con domanda riconvenzionale, per ottenere il titolo giudiziale di condanna al pagamento dei contributi, non essendo l'iscrizione a ruolo l'unico strumento di recupero. Il ricorso è stato quindi respinto e la società ricorrente è risultata soccombente.
Norme richiamate
Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge in dipendenza del rapporto di lavoro al momento del recesso intimato senza preavviso, non della successiva transazione.
Gli accordi tra datore e lavoratore non possono vincolare l'INPS, che resta terzo rispetto alla transazione.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa invalidità rilevante della disciplina applicata.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a escludere l'obbligo contributivo verso l'INPS.
art. 4, comma 9, l. n. 223/1991
Richiamato in relazione alla mobilità e agli effetti degli accordi sindacali, senza escludere la contribuzione dovuta su emolumenti di legge.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 173/1988, conv. in l. n. 291/1988
Norma richiamata dal ricorrente nel sistema delle contribuzioni, ma non decisiva per escludere il minimale contributivo.
art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne trae effetti ostativi alla pretesa contributiva.
L'esclusione contributiva per somme corrisposte per incentivare l'esodo non si applica quando l'INPS pretende contributi su una diversa voce retributiva dovuta per legge, quale l'indennità sostitutiva del preavviso.
La contribuzione si commisura alle somme dovute in base al rapporto di lavoro, anche se non effettivamente erogate per effetto di accordi transattivi inopponibili all'INPS.
Introduce la regola del minimale contributivo: la retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella stabilita da legge o contratto collettivo applicabile; rileva la retribuzione dovuta per legge, non quella in concreto pagata.
L'iscrizione a ruolo non è l'unico mezzo di recupero dei crediti contributivi; l'INPS può agire anche in via ordinaria mediante domanda riconvenzionale.
art. 53 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, ribadendo che esso attiene ai tributi in senso proprio e non esclude la contribuzione previdenziale su retribuzioni dovute ma non corrisposte.
art. 24 Cost.
Un'interpretazione che negasse all'INPS l'accesso alle forme ordinarie di tutela giudiziale per il recupero dei contributi contrasterebbe con il diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel sistema del minimale contributivo, la base imponibile previdenziale va determinata in relazione alla retribuzione dovuta per legge o per contratto, non a quella effettivamente corrisposta; pertanto il datore non può opporre all'ente previdenziale omissioni di pagamento o pattuizioni riduttive concluse con il lavoratore.
- Gli accordi transattivi o sindacali che incidono sul rapporto di lavoro non sono opponibili all'INPS quando l'ente faccia valere contributi dovuti su emolumenti che trovano titolo nel rapporto stesso e che, secondo legge, sarebbero stati dovuti anche se poi non pagati.
- L'indennità sostitutiva del preavviso sorge al momento del recesso intimato senza preavviso ed è un credito che deriva direttamente dal rapporto di lavoro; la sua rinuncia successiva, inserita in un accordo sindacale, non elimina l'obbligo contributivo nei confronti dell'INPS.
- L'esclusione contributiva prevista per le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo riguarda gli importi che traggono titolo dalla transazione o dall'accordo di uscita, non le diverse voci retributive di legge che il datore avrebbe dovuto corrispondere.
- La contribuzione previdenziale su somme dovute e non pagate non viola di per sé l'art. 53 Cost., poiché il principio di capacità contributiva non si applica in modo automatico a ogni prestazione patrimoniale dovuta a enti pubblici.
- L'INPS può recuperare i crediti contributivi non solo mediante strumenti amministrativi tipici, ma anche attraverso le ordinarie azioni giudiziali, inclusa la domanda riconvenzionale nel giudizio promosso dal datore di lavoro.
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