Cassazione Civile, Ordinanza n. 02566/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto per il pagamento del saldo prezzo di una compravendita di terreno. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che il bene trasferito fosse in realtà edificabile e che, quindi, l'operazione fosse soggetta a IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. In cassazione hanno dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b), e della tariffa parte I del TUR, censurando la qualificazione del terreno come agricolo operata dai giudici di merito e sostenendo altresì che fosse irrilevante quanto dichiarato dalle parti in sede contrattuale circa il regime fiscale dell'operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la censura non ha attinto la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la natura edificatoria del terreno osservando che la minima possibilità edificatoria su una vasta superficie, strumentale allo sfruttamento agrario, non è sufficiente a trasformare il fondo da agricolo a edificabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato dai ricorrenti per denunciare formalmente la violazione di legge; la Corte osserva che la censura, in concreto, mira a una rivalutazione del fatto.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti e provvedimenti menzionati; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamata dai ricorrenti per sostenere l'applicazione dell'imposta in misura fissa anziché proporzionale; la Corte non rivede l'apprezzamento di merito sulla natura del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o del merito della controversia.
- Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se quest'ultima è coerente e logicamente motivata.
- È inammissibile il motivo che non colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare passaggi argomentativi non decisivi o a riproporre doglianze già disattese in fatto.
- La qualificazione di un terreno come edificabile o agricolo, quando dipenda dall'apprezzamento delle risultanze urbanistiche e delle concrete caratteristiche del bene, appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità se non nei limiti del vizio denunciabile.
- Una minima possibilità edificatoria, se strumentale allo sfruttamento agrario di una vasta superficie, non è di per sé sufficiente a trasformare il terreno agricolo in terreno edificabile ai fini della controversia esaminata.
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