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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12459/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di un dipendente da due procedure interne di progressione economica da F3 a F4 bandite dall'amministrazione nel 2014 e nel 2016. Il lavoratore, già assunto a tempo determinato presso una diversa articolazione amministrativa, poi stabilizzato e inquadrato in area seconda F3, e infine transitato all'amministrazione odierna per mobilità, aveva contestato l'esclusione sostenendo che dovesse essergli riconosciuta l'anzianità maturata anche nei rapporti a termine, sia ai fini della partecipazione sia ai fini della valutazione dei titoli. La corte d'appello aveva accolto la sua impostazione, ritenendo che il bando non distinguesse tra anzianità di ruolo e non di ruolo e che egli avesse diritto al riconoscimento della fascia F4 con conseguente risarcimento differenziale. L'amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., dell'art. 97 Cost., del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE e dell'art. 78, comma 32, L. n. 388/2000; in sostanza ha sostenuto che il bando riservasse la selezione ai soli dipendenti con anzianità maturata nei ruoli dell'amministrazione, cioè dopo l'assunzione a tempo indeterminato, e che fosse legittima l'esclusione del personale già assunto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo, pur formalmente richiamando gli artt. 1362 e ss. c.c., si limitava a proporre una diversa interpretazione del bando senza specificare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati né indicare, come richiesto, gli atti e i passaggi rilevanti. In sostanza la censura mirava a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto sull'interpretazione della lex specialis, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della denuncia specifica di violazione dei canoni interpretativi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'amministrazione alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione degli atti negoziali, richiamati anche per l'interpretazione degli atti unilaterali, possono essere denunciati in cassazione solo con specifica indicazione delle regole asseritamente violate e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L'interpretazione del bando di concorso, quale atto unilaterale, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per mera proposta di lettura alternativa.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme sull'interpretazione del contratto si applicano, per rinvio, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, come il bando di selezione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità dei criteri selettivi dell'amministrazione, ma non viene esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dalla ricorrente insieme alle altre fonti per sostenere la correttezza dell'esclusione dalla progressione, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    È invocato dall'amministrazione per contestare l'equiparazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma la Corte non entra nel merito della questione.

  • art. 78, comma 32, L. n. 388/2000

    È tra le norme richiamate a fondamento della tesi dell'amministrazione sulla selezione interna, ma non è oggetto di esame sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile anche perché non assolve all'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è carente di specifica illustrazione della violazione dei criteri di ermeneutica, requisito necessario per una valida censura di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un bando di selezione, quale atto unilaterale a contenuto patrimoniale, è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito chiedere alla Corte una nuova lettura del testo finalizzata a un diverso accertamento di merito.
  • Chi deduce in cassazione la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. deve indicare in modo specifico quali canoni interpretativi siano stati disattesi e in che modo la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata; il mero dissenso sull'esito interpretativo rende il motivo inammissibile.
  • L'omessa o insufficiente specificazione, ai sensi dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., dei documenti e delle ragioni giuridiche poste a base della censura impedisce il controllo di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Le questioni relative alla valutazione comparativa dei titoli e alla portata delle clausole del bando appartengono al merito e non possono essere riesaminate in cassazione sotto la veste di violazione di legge, se il ricorso non individua puntualmente l'errore di diritto commesso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProgressione interna
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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