Cassazione Penale, Ordinanza n. 21345/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per concorso in furto aggravato resta ferma, così come la valutazione di merito sulla recidiva che aveva inciso sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto un'attenuante comune, ha ritenuto prevalenti le attenuanti sulle aggravanti contestate e ha rideterminato la pena, confermando però la condanna per concorso in furto aggravato. L'unico motivo di ricorso contesta la sussistenza della recidiva, assumendo che non vi fossero i presupposti per applicarla. La Corte di cassazione rileva che la censura non è consentita in sede di legittimità e la reputa manifestamente infondata, perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di valutazione richiesti, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, nonché la persistenza di una inclinazione al delitto. La Corte aggiunge che non vi è contraddizione tra il giudizio sulla recidiva e il diverso giudizio relativo alle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di presupposti diversi.
Norme richiamate
Richiamato per il riconoscimento dell'attenuante applicata in appello e oggetto della parziale riforma della sentenza di primo grado.
Richiamato come base normativa del concorso formale o della continuazione contestata nel capo di imputazione per il furto aggravato.
Indica il concorso di persone nel reato, contestato per il furto aggravato confermato in appello.
Norma incriminatrice del furto, reato base oggetto della condanna confermata.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Richiamato per le aggravanti del furto contestato e mantenuto in sentenza.
Usato come criterio per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di considerare il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne.
Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La recidiva non può essere ritenuta o esclusa sulla sola base della gravità astratta dei fatti o della loro collocazione temporale: il giudice deve effettuare una valutazione concreta dei precedenti penali alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Per applicare la recidiva occorre verificare se la pregressa condotta criminosa sia sintomatica di una perdurante inclinazione al delitto e se abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del giudizio.
- La valutazione sulla recidiva è distinta da quella sulle circostanze attenuanti generiche: il possibile riconoscimento delle seconde non esclude, di per sé, l'applicazione della prima, perché i rispettivi presupposti sono diversi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in una rivalutazione del merito la censura sulla recidiva quando il giudice di appello abbia motivato in modo coerente secondo i criteri di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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