Cassazione Civile, Ordinanza n. 30450/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di legittimità promosso da un ente camerale avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma in una lite avente ad oggetto un contratto d'opera e la responsabilità professionale. Nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto e notificato al controricorrente. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia ex art. 390 c.p.c., rilevando che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio che produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; ha inoltre verificato che non vi era contestuale adesione del controricorrente, sicché restavano dovute le spese. La Corte ha escluso, in caso di rinuncia, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Non essendovi stata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, ha condannato la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere formalizzata con atto sottoscritto nei modi previsti dalla norma ed è efficace come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione della controparte.
la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
in assenza di adesione alla rinuncia da parte delle controparti, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di cassazione.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
viene richiamato in comparazione per evidenziare che, a differenza del processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione delle altre parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza bisogno di accettazione della controparte.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva esclusivamente ai fini delle spese di lite: in mancanza di adesione, il rinunciante può essere condannato a rifonderle.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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