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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il giudizio di legittimità originava da un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Le controricorrenti hanno depositato note senza accettare la rinuncia e hanno domandato che le spese fossero poste a carico del rinunciante. La Corte è quindi stata chiamata a stabilire gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione, il regime delle spese e l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, ritenendo non necessaria l'accettazione delle controparti nel giudizio di cassazione. Ha però condannato il ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, applicando il principio di causalità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio"

    Nel giudizio di cassazione il rispetto delle formalità previste dalla norma è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 306, comma 1, c.p.c.

    "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"

    La disposizione non si applica al giudizio di legittimità; per la Cassazione la rinuncia produce effetti processuali anche senza accettazione delle controparti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata, determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione da parte dei controricorrenti.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non elimina automaticamente la condanna alle spese: il rinunciante può essere condannato in base al principio di causalità, specie quando l'iniziativa processuale e la tardività della rinuncia abbiano determinato la protrazione del giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è applicabile in via analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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