Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07401/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti con memoria, rinuncia ritenuta rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e sottoscritta dalle parti e dal difensore. Poiché le parti intimate non si sono costituite, non era necessaria alcuna accettazione della rinuncia. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza esame dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (organo forense)

La controversia

Gli avvocati avevano impugnato il verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il mandato 2023/2026, deducendo vizi della tornata elettorale, in particolare la riapertura delle candidature, l'inosservanza delle norme procedurali e l'illegittimità della declaratoria di ineleggibilità di alcuni candidati. Il Consiglio Nazionale Forense aveva però dichiarato inammissibile il reclamo perché presentato direttamente dinanzi a esso e non depositato presso il Consiglio dell'ordine che aveva emesso l'atto, come ritenuto imposto dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 28 e 36 l. n. 247 del 2012, degli artt. 59 e seguenti del r.d. n. 37 del 1934 e dell'art. 12 preleggi, sia perché il reclamo elettorale avrebbe dovuto considerarsi proponibile direttamente dinanzi al CNF in base al dato letterale dell'art. 28, sia perché sarebbe illogico e sistematicamente errato imporre l'introduzione del giudizio davanti a un organo diverso da quello chiamato a deciderlo. Nelle more, i ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso, facendo riferimento a sopravvenute decisioni delle Sezioni Unite sul contenzioso pregresso.

Norme richiamate

  • art. 36 L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato come norma che disciplina il reclamo nel procedimento elettorale forense e il rinvio alla disciplina regolamentare del r.d. n. 37 del 1934.

  • art. 28 L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che il reclamo dovesse proporsi direttamente dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

  • art. 59 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Applicato dal CNF per dichiarare inammissibile il reclamo perché non depositato presso il Consiglio dell'ordine che aveva emesso l'atto impugnato.

  • artt. 59 e segg. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Richiamati per la disciplina del procedimento e del luogo di deposito dell'atto introduttivo.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dai ricorrenti quale criterio ermeneutico asseritamente violato nell'interpretazione delle norme sul reclamo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei due motivi di ricorso per cassazione, entrambi formulati come violazione di legge.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma che regola la rinuncia al ricorso, ritenuta dalla Corte rispettata nella specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e sottoscritta dalle parti e dal difensore, determina l'estinzione del processo quando le parti intimate non si siano costituite, senza necessità di accettazione.
  • Quando sopravviene una rinuncia valida al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara estinto il giudizio.
  • La proposizione dell'impugnazione nel procedimento forense elettorale aveva formato oggetto di controversia interpretativa tra la disciplina speciale della legge professionale e il richiamo alla normativa regolamentare previgente, ma tale profilo non è stato deciso nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.