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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37001/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis, co.1, c.p., deducendo tre motivi: 1) nullità per notificazione dell'avviso d'udienza via PEC ex art. 161, co.4, c.p.p. effettuata solo sette giorni prima dell'udienza, in violazione del termine di comparizione di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con escussione del maresciallo di Palo; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la nullità per inosservanza del termine di comparizione (art. 601 c.p.p.) deve essere dedotta o rilevata entro i termini dell'art. 180 c.p.p., cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado: non essendo stata eccepita in tempo, il vizio è stato sanato. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza non specifica e acritica: il mancato accoglimento della rinnovazione in appello è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune o manifeste illogicità nel tessuto motivazionale della decisione tali da incidere su punti decisivi; nel caso non si riscontrano tali lacune e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'inutilità dell'escussione richiesta, avendo già elementi identificativi (riconoscimento fotografico, agenti, immagini di videosorveglianza). Sul terzo motivo ha osservato che la Corte d'Appello ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi favorevoli e in presenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, applicando i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma richiamata per la concorrente partecipazione al reato; applicata per definire la responsabilità dell'imputato insieme all'art. 624-bis.

  • Codice penale, art. 624-bis, co.1

    Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione/ricorso al quale è stata ascritta la condotta; la condanna dell'imputato è stata confermata in relazione a tale fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 161, co.4

    Prevede la possibilità di notificare atti processuali via PEC; il ricorrente ha contestato la tempestività/validità della notificazione via PEC ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per mancata tempestiva deduzione.

  • Codice di procedura penale, art. 601, c.p.p.

    Fissa il termine di comparizione dell'imputato in appello (20 giorni); la presunta violazione è stata ritenuta sanata perché l'eccezione non è stata sollevata prima della deliberazione, come richiesto dall'art. 180 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 180

    Stabilisce il termine per dedurre le nullità relative all'intervento dell'imputato in appello; la Corte ha applicato questa norma per escludere la nullità per tardiva contestazione della notificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 603 c.p.p.

    Regola l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ricordato la sua eccezionalità e la limitata sindacabilità in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. e)

    Consente il controllo in Cassazione per motivazione manifestamente illogica o lacunosa su punti decisivi; la Corte ha ritenuto che tali vizi non sussistessero nel caso e quindi il motivo fosse inammissibile/infondato.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la loro valutazione: la Corte ha correttamente negato le attenuanti generiche in presenza di precedenti specifici, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    Richiamata nella motivazione come principio secondo cui l'evidente inammissibilità di impugnazioni può giustificare l'addebito di responsabilità al ricorrente nell'entità delle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Le nullità relative alla comparizione dell'imputato in appello (es.: inosservanza del termine di 20 giorni) devono essere dedotte tempestivamente, di norma prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; in mancanza si determina la sanatoria del vizio.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il suo rigetto è sindacabile in Cassazione solo se emergono dalla motivazione lacune o manifeste illogicità che incidano su punti decisivi della decisione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mancanza di elemente favorevoli e sull'esistenza di precedenti specifici; la sola esistenza di precedenti può giustificare il rifiuto delle attenuanti.
  • La notifica via PEC è valida ma la tempestività/irregolarità della stessa deve essere tempestivamente eccepita; l'omessa tempestiva eccezione comporta la perdita dell'azione di nullità.
  • I ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), specie se la inammissibilità dipende da omissioni procedurali evitabili.

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