Cassazione Penale, Ordinanza n. 39872/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi dieci di reclusione ed euro 700 di multa per tentato furto aggravato in concorso. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività del trattamento sanzionatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La censura sul trattamento sanzionatorio contestava la congruità della pena, mentre le ulteriori due censure riguardavano il giudizio di merito sulla personalità dell'imputato, sui precedenti penali e sulla valutazione negativa dei presupposti per attenuanti generiche e recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la determinazione della pena, perché sorretta da motivazione logica e aderente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando l'atteggiamento aggressivo successivo al fatto. Ha ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito può negarle in assenza di elementi positivi e che non basta il mero stato di incensuratezza; nel caso concreto è stata anche richiamata la capacità a delinquere desunta dal possesso di strumenti funzionali allo scasso. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, poiché la Corte territoriale aveva motivato congruamente sulla maggiore capacità a delinquere, anche alla luce di plurimi precedenti per furto e di una condanna per truffa. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione originaria.
richiamato come norma sul tentativo, nella contestazione originaria.
richiamato come disposizione sul furto nella contestazione originaria.
richiamato come circostanza aggravante del furto nella contestazione originaria.
indicato come parametro di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
richiamato per affermare che le attenuanti generiche non spettano automaticamente e possono essere negate in assenza di elementi positivi.
citato in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.
citata quale legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando risulti frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice di merito esponga, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p. utilizzati per la quantificazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla sola assenza di elementi positivi di segno favorevole, e non è più sufficiente, di per sé, il mero stato di incensuratezza.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve motivare sulla maggiore capacità a delinquere desumibile dalla nuova condotta e dai precedenti penali; il controllo di legittimità è limitato alla congruità e logicità della motivazione.
- In sede di legittimità, le censure che mirano a sostituire la valutazione del merito sulla personalità dell'imputato, sui precedenti e sulla misura della pena sono inammissibili se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e non illogica.
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