Cassazione Penale, Ordinanza n. 36007/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona per la violazione dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in relazione a un sinistro stradale con lesioni personali riportate da due occupanti dell'altro veicolo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che, poiché egli si era comunque fermato, non sarebbe configurabile il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, CdS. In memoria difensiva è stata allegata documentazione relativa alle conclusioni scritte del PG in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura difensiva, osservando che la sentenza impugnata aveva ricostruito un tamponamento a catena violento, con lesioni per due persone, e che l'imputato, pur sceso dall'auto, si era rifiutato di fornire le generalità e di compilare la constatazione amichevole, allontanandosi poi a bordo del veicolo. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui integra il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada anche la sosta solo momentanea senza fornire le proprie generalità. Ha inoltre ribadito l'autonomia tra il reato di fuga e quello di omissione di assistenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, cod. strada
Integra la fattispecie non solo l'allontanamento immediato dal luogo del sinistro, ma anche la mera sosta momentanea priva della comunicazione delle generalità, quando il conducente sia coinvolto in un sinistro con danni alle persone.
art. 189, comma 7, cod. strada
Il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente è distinto e autonomo rispetto al reato di fuga, avendo diversa oggettività giuridica e finalità di soccorso alle persone ferite.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel reato di fuga di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, la condotta tipica può essere integrata anche da una sosta solo momentanea se il conducente, pur presente sul posto, non assicura l'identificazione propria mediante la comunicazione delle generalità.
- L'elemento decisivo della fattispecie è l'omessa collaborazione immediata alla ricostruzione del sinistro e all'identificazione dei soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la mera fermata formale del veicolo.
- Il reato di fuga e il reato di omissione di assistenza sono fattispecie autonome: il primo tutela l'identificazione dei coinvolti e la ricostruzione del sinistro, il secondo la prestazione del soccorso alle persone ferite.
- Nel giudizio di legittimità, un ricorso che si limiti a riproporre una lettura alternativa del fatto già esaminata dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35977/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35979/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35980/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35981/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35982/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35983/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →