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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32818/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Giudice di Pace, entrambe le parti avevano proposto querela di falso; il ricorrente aveva inoltre proposto querela di falso contro un messaggio PEC prodotto in causa. Il giudice di pace aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 313 c.p.c. Il soccombente in via incidentale ha impugnato l'ordinanza con regolamento necessario di competenza, sostenendo in sostanza che la querela di falso fosse inammissibile e che, quindi, non dovesse operare la sospensione. La Corte ha però rilevato che il controllo consentito in sede di regolamento contro la sospensione ex art. 313 c.p.c. è limitato alla verifica dell'effettiva proposizione della querela e dell'assenza di abuso dello strumento, senza poter anticipare la valutazione delle questioni procedurali o sostanziali relative alla querela stessa. Inoltre, con specifico riguardo al messaggio PEC, la querela era stata proposta dallo stesso ricorrente, sicché egli non poteva poi negare la rilevanza del documento che aveva egli stesso inteso contestare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del processo resa dal Giudice di Pace. Ha confermato che, nel caso di sospensione ex art. 313 c.p.c. per querela di falso, il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli profili della proposizione della querela e dell'eventuale abuso dell'istituto. Le spese sono state rimesse al merito. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 313 c.p.c.

    La sospensione disposta dal giudice di pace in presenza di querela di falso non consente, in sede di regolamento di competenza, un controllo pieno sull'ammissibilità o sul merito della querela; il sindacato è limitato alla verifica dell'effettiva proposizione e dell'assenza di uso abusivo dell'istituto.

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento necessario di competenza

    Il regolamento necessario di competenza non può essere utilizzato per ottenere un anticipato esame delle questioni riservate al giudice della querela di falso.

  • art. 380-ter c.p.c.

    rito camerale non partecipato

    È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del regolamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    introduzione del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'obbligo di dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del processo ex art. 313 c.p.c. è inammissibile quando sia diretto, in realtà, a far valere l'inammissibilità della querela di falso o a ottenere una valutazione anticipata delle questioni ad essa inerenti.
  • Nel caso di sospensione conseguente a querela di falso, il controllo del giudice di legittimità si limita a verificare che la querela sia stata effettivamente proposta e che non sia stata abusivamente invocata; le questioni procedurali e sostanziali sulla querela spettano al giudice competente a conoscerla.
  • Chi abbia egli stesso proposto querela di falso avverso un documento non può poi, in sede di impugnazione della sospensione, negare la rilevanza di quel medesimo documento come se la querela non fosse stata da lui introdotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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