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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento che lo aveva condannato per i reati previsti dall'art. 5, lett. b) e d), della legge n. 283/1962, prospettando violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento di responsabilità e sul diniego delle generiche. Contestava fatti di fatto: collocazione dell'area di scarico, presenza di merce in congelatore non di sua disponibilità, mancata campionatura e tamponi, classificazione della carne, ripristino immediato delle condizioni igienico-sanitarie, entità del sequestro, rilevanza di molte foto e attribuibilità di parte della merce ad altri, non competenza sua di alcune manutenzioni e manutenzioni degli arredi, pulizia degli strumenti e modalità di raccolta degli scarti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una rivalutazione fattuale delle dichiarazioni degli accertatori e, quindi, non esaminabile in sede di legittimità. Ha confermato l'accertamento che le merci (carni e salumi) erano conservate in precarie condizioni, anche in un locale adibito a scarico merci e in un congelatore recante dicitura Findus, circostanze sufficienti a integrare le fattispecie di cui alle lettere b) e d) dell'art. 5 legge 283/1962 (basta il pericolo per la salute o il deterioramento dell'alimento; è rilevante anche l'assenza di tracciabilità). Ha inoltre rigettato il motivo sulle generiche ritenendo congrua la misura dell'ammenda e la motivazione del giudice. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. b) e d)

    La norma tutela l'ordine alimentare: non è necessaria la prova di un danno alla salute, ma è sufficiente il pericolo o il deterioramento dell'alimento; rientrano anche i casi di assenza di tracciabilità o mancato rispetto di prescrizioni igieniche

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 18 (riferimento abrogazioni) e disposizioni correlate (d.l. 22 marzo 2021, n. 42, conv. legge 21 maggio 2021, n. 71)

    Nonostante indicazioni di abrogazione generale, l'art. 5 della legge 283/1962 è stato mantenuto nell'ambito delle disposizioni sottratte all'abrogazione e pertanto continua ad applicarsi al fatto storico contestato

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione all'individualizzazione della pena: il giudice ha motivato l'entità dell'ammenda tenendo conto del disvalore del fatto, conformemente al principio costituzionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine al potere del giudice di disporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende anche quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le doglianze di carattere prettamente fattuale e la rivalutazione delle prove rese dagli accertatori non sono ammissibili in sede di legittimità salvo comprovata manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Per i reati relativi alla conservazione e all'igiene degli alimenti (art. 5 legge 283/1962) non è necessario provare un danno concreto alla salute: è sufficiente il pericolo o il deterioramento dell'alimento o la mancanza di garanzie igieniche richieste dalla sua natura
  • L'assenza di tracciabilità dei prodotti e il mancato rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie possono integrare autonomamente la fattispecie penale contestata
  • Il tempestivo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie o misure correttive adottate dopo l'accertamento non escludono necessariamente la responsabilità penale già integrata al momento del controllo
  • Sulle questioni sanzionatorie, il giudice deve motivare l'entità della pena secondo il principio di individualizzazione (art. 27 Cost.); il semplice diniego delle generiche è valutabile se supportato da congrua motivazione
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare l'imposizione delle spese e, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

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