Cassazione Penale, Ordinanza n. 17068/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per ricettazione, contestando in primo luogo la qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorso, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta non nell'art. 648 c.p., ma nella diversa ipotesi della ricezione/incauto acquisto ex art. 712 c.p. Il motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, oltre che manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, valorizzando l'assenza di una spiegazione attendibile sull'origine del possesso e le caratteristiche del veicolo, con telaio e motore alterati. Con il secondo motivo l'imputato ha dedotto la mancata disapplicazione della recidiva contestata; la Corte ha però rilevato che tale censura non risultava proposta in appello e quindi non era deducibile per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla qualificazione del fatto come ricettazione, confermando la valutazione di piena consapevolezza della provenienza illecita del bene. Ha inoltre dichiarato non esaminabile il secondo motivo sulla recidiva perché non previamente dedotto in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata dalla Corte territoriale per qualificare la condotta come ricettazione, in presenza della consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa.
Richiamato dal ricorrente come diversa qualificazione del fatto, ma escluso dalla Corte in favore della ricettazione.
La censura non proposta come motivo di appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta dall'assenza di una spiegazione attendibile del possesso della cosa e dalle caratteristiche oggettive del bene, come l'alterazione di elementi identificativi del veicolo.
- La distinzione tra ricettazione e ipotesi meno gravi di ricezione/incauto acquisto richiede una contestazione specifica e confrontata con la motivazione di merito; un motivo generico o non aderente alle ragioni della sentenza è inammissibile e comunque infondato se non scalfisce l'accertamento del dolo.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello; la violazione di questo principio processuale comporta l'inammissibilità del motivo.
- La contestazione della recidiva deve essere prospettata nei precedenti gradi di merito; se manca il previo motivo di appello, la doglianza è preclusa in sede di legittimità.
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