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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48834/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva dichiarato responsabile dei reati indicati nei capi a)-d). Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata rinnovazione delle prove orali (persone offese e teste Garavelli), dato che il primo giudice aveva ritenuto non credibili tali deposizioni; 2) erronea applicazione della legge e omessa motivazione in relazione al reato del capo a), alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. e alla mancanza di querela, sostenendo inoltre che la denuncia-querela era vaga e faceva solo riferimento a una annotazione di servizio non acquisita al fascicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico; ha condiviso la Corte di appello che aveva valutato criticamente la decisione di primo grado, ritenendola contraddittoria e giustificando la mancata rinnovazione dell'istruttoria. Sul secondo motivo ha qualificato le censure come manifeste o come questioni di fatto non proposte in sede di merito, inammissibili in Cassazione; ha inoltre osservato che il reato di cui al capo a) è procedibile d'ufficio e quindi l'assenza di querela non era decisiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    Stabilisce l'obbligo, anche d'ufficio, per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando riforma in pejus una sentenza assolutoria basata sulla valutazione di dichiarazioni testimoniali; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, la motivazione della Corte di appello fosse tale da non rendere necessario il riesame orale dei testimoni.

  • art. 336 c.p. (tipicita' del reato e procedibilita')

    Il reato contestato al capo a) è stato ritenuto sussistente dalla Corte di appello e qualificato come procedibile d'ufficio, motivo per cui l'assenza di querela non impedisce l'azione penale.

  • art. 393-bis c.p.

    Invocata come causa di non punibilità dall'imputato, la censura non è stata adeguatamente prospettata in sede di merito e quindi non poteva essere esaminata per la prima volta in Cassazione.

  • art. 195 c.p.p., comma 4

    Richiamato nella motivazione di primo grado per l'inutilizzabilità di dichiarazioni de relato; la Corte di appello ha ritenuto tale richiamo inappropriato e che le dichiarazioni potevano essere valutate nel complesso probatorio.

  • art. 431 c.p.p.

    Riferimento alla annotazione di servizio richiamata nella denuncia-querela: la Corte ha osservato l'assenza dell'annotazione nel fascicolo ma ha ritenuto che ciò non mutasse la valutazione complessiva della procedibilità del reato.

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea (tra cui Roccella) per chiarire che le garanzie processuali in sede civile non sono totalmente sovrapponibili a quelle penali; il principio che impone l'ascolto diretto dei testimoni da parte del giudice d'appello dopo un'assoluzione trova limiti nelle questioni civili e non determina automaticamente l'obbligo di rinnovazione testimoniale quando la motivazione giustifica la soluzione adottata.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione della credibilità di testimonianze decisive, in linea di principio è richiesta la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; tuttavia la rinnovazione può essere omessa se la motivazione della Corte mostra che la decisione di primo grado era contraddittoria o che la rinnovazione non avrebbe inciso sul giudizio.
  • In Cassazione i motivi formulati in modo generico o che si fondano su fatti e prove non prospettati in sede di merito sono generalmente inammissibili.
  • L'assenza di querela non impedisce l'azione penale se il reato è procedibile d'ufficio; contestazioni sulla querela devono essere specifiche e valutate in relazione alla procedibilità del reato.
  • Le eccezioni di scriminante o cause di non punibilità vanno sollevate e sviluppate chiaramente già in giudizio di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è normalmente improponibile.
  • Se si contesta la mancata acquisizione di atti (es. annotazioni di servizio), occorre dimostrare in che modo la loro assenza abbia leso il diritto di difesa o inciso sull'esito del giudizio.

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