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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29532/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

La controversia

Una società appaltatrice aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della committente per un credito residuo di oltre 459 mila euro, sostenendo che il corrispettivo le fosse dovuto in forza di contratti di appalto aventi ad oggetto opere edilizie per la realizzazione di un fabbricato commerciale e per uffici. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo, da un lato, che i contratti di appalto non avessero data certa opponibile al fallimento e che il decreto ingiuntivo prodotto non fosse opponibile perché privo di esecutorietà anteriore al fallimento; dall’altro, che la documentazione disponibile non dimostrasse l’esistenza del credito ulteriore richiesto, anche considerando gli acconti già ricevuti. Con il ricorso per cassazione la società opponente deduceva: 1) violazione dell’art. 2704 c.c. e della disciplina dell’insinuazione allo stato passivo, sostenendo che la data certa delle scritture private poteva essere provata anche aliunde e non solo tramite gli atti in sé; 2) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo e sul giudicato, contestando l’affermazione secondo cui solo il visto di esecutorietà renderebbe opponibile il decreto; 3) violazione delle norme processuali e del principio di disponibilità/prova, per il rigetto della richiesta di acquisizione del fascicolo monitorio e per la mancata ammissione della prova testimoniale volta a provare l’esecuzione dei lavori e l’anteriorità del credito; 4) violazione del contraddittorio e del giusto processo per il rigetto di tutte le istanze istruttorie; 5) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione incomprensibile sulla mancata ammissione del credito attestato dal certificato comunale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto, mentre ha ritenuto inammissibili il secondo e il quinto. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva applicato in modo troppo restrittivo l’art. 2704 c.c., poiché la data certa della scrittura privata può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché oggettivi e sottratti alla disponibilità della parte; inoltre ha rilevato che la produzione, nel giudizio introdotto prima del fallimento, della documentazione a corredo del ricorso monitorio poteva costituire prova dell’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura. È stato anche ritenuto immotivato il mancato esame della prova testimoniale dedotta, perché diretta a dimostrare fatti rilevanti ai fini dell’esistenza del credito. Invece, la censura relativa alla opponibilità del decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile perché il tribunale si era conformato a giurisprudenza consolidata che richiede il decreto di esecutorietà anteriore al fallimento per l’opponibilità del monitorio alla procedura concorsuale; infine, il quinto motivo è stato reputato genericamente formulato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata non è provabile solo con i fatti tipici espressamente previsti dalla norma; il giudice deve valutare caso per caso anche fatti diversi, purché oggettivi, sottratti alla disponibilità della parte e idonei a dare certezza all’anteriorità del documento.

  • artt. 93 e 94 l.fall.

    Richiamati in tema di insinuazione al passivo e opposizione allo stato passivo, con riferimento alla prova del credito nei confronti della massa.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del decreto ingiuntivo e del suo regime di efficacia.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è opponibile alla procedura solo se munito di esecutorietà prima del fallimento, così da essere passato in giudicato formale e sostanziale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulla valutazione delle prove e sul mancato esame delle richieste istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Base dell’inammissibilità del secondo motivo, perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio.

Massime di principio

  • In tema di opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, l’art. 2704 c.c. non contiene un elenco tassativo dei mezzi di prova: la data certa può risultare anche da fatti atipici, purché obiettivi, sottratti alla disponibilità della parte e dotati di un grado di certezza equivalente a quello dei fatti tipici normativamente previsti.
  • La produzione, in un giudizio instaurato prima del fallimento, della documentazione già depositata a corredo di un ricorso monitorio può costituire elemento idoneo a provare l’anteriorità della formazione dei documenti rispetto all’apertura della procedura concorsuale.
  • Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, il giudice non può rigettare la prova testimoniale dedotta con motivazione meramente apparente o apodittica quando essa sia diretta a dimostrare fatti decisivi costitutivi del credito.
  • Il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima dell’apertura del fallimento non è opponibile alla massa, poiché non risulta assistito da giudicato formale e sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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