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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05655/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in via de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La sentenza di patteggiamento del Tribunale di Rimini è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Rimini che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha applicato all'imputato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lamentando la mancata applicazione dell'istituto della continuazione. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo per errore manifesto, cioè immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e tale da rendere la qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse alcun errore manifesto, perché la motivazione della sentenza risultava adeguata e aderente agli atti di indagine e al tenore letterale dell'imputazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché attinente al profilo commisurativo della pena, estraneo ai motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano i limiti speciali di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; sono quindi precluse censure sulla mera valutazione giuridica non manifestamente errata e sulla commisurazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti, con le conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90

    È la norma incriminatrice contestata e posta a base della pena applicata nel giudizio concluso con patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    È la qualificazione giuridica alternativa invocata dal ricorrente, ritenuta non configurabile come errore manifesto nel caso concreto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la fonte che ha introdotto il regime speciale di ricorribilità per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso soltanto quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e palesemente incompatibile con l'imputazione.
  • Non è deducibile con successo, nel ricorso avverso il patteggiamento, un errore di qualificazione che presenti margini di opinabilità o che richieda una rivalutazione degli atti e delle scelte giuridiche effettuate dal giudice.
  • Il motivo di ricorso che attiene alla determinazione della pena o alla mancata applicazione della continuazione è estraneo ai motivi tassativi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento.
  • Quando il giudice fonda la qualificazione giuridica sugli atti di indagine e sul chiaro tenore dell'imputazione, non ricorre l'errore manifesto idoneo a legittimare l'annullamento della sentenza di patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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