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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20778/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato dalla recidiva. I motivi di ricorso, indicati come primo, secondo e terzo, riguardavano il trattamento sanzionatorio: in particolare si denunciava violazione di legge per l'erroneo riconoscimento della recidiva e per la complessiva determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate e, per alcuni profili, generiche e indeterminate, perché non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la dosimetria della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione era ritenuta adeguata per il richiamo alla tipologia di tentativo e alla pena particolarmente mite inflitta. Ha inoltre evidenziato la genericità dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicavano gli elementi specifici posti a base delle censure. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del tentativo contestato e confermato in appello.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto della contestazione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato per la recidiva contestata e oggetto di doglianza nel ricorso.

  • art. 132 c.p.

    indicato come criterio di riferimento per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    indicato come parametro per la valutazione giudiziale della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della pena.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi generici e non specifici dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato nel dispositivo per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto in modo non apparente dei criteri adottati e rispetti gli artt. 132 e 133 c.p.
  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando è formulato in modo generico o indeterminato e non consente di individuare con precisione i capi della motivazione censurati e gli elementi posti a fondamento della doglianza, come richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La mera contestazione dell'erroneo riconoscimento della recidiva o della dosimetria della pena non è sufficiente a fondare il ricorso se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e con i passaggi che sorreggono la scelta sanzionatoria.
  • Quando la sentenza impugnata fornisce una motivazione congrua e logicamente coerente sul trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidivaTentativoNullità processuale

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