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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44221/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava in gran parte il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni (immobili, imprese, quote societarie, autovettura) ritenuti riconducibili a reati tra cui associazione mafiosa (art. 416-bis) e altri reati-"scopo"; il ricorrente censura, in particolare, carenze di motivazione e violazione del vincolo di rinvio, assenza di specificazione del nesso di strumentalità tra reato e beni, mancata distinzione tra confisca obbligatoria e confisca allargata, insufficiente motivazione sul periculum in mora, e mancanza di prova della sproporzione rapporto redditi-acquisizioni e della pertinenzialità dei singoli beni (con riferimento specifico a tre imprese e ad altre attività aziendali del nucleo familiare).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che il provvedimento di sequestro perseguiva finalità di confisca sia obbligatoria (art. 416-bis, comma 7) sia allargata (art. 240-bis), ma ha annullato con rinvio la parte dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che non aveva adeguatamente motivato: in particolare sul mancato accertamento del nesso specifico tra le attività aziendali e l'associazione mafiosa, sulla insufficiente distinzione e motivazione rispetto alla tipologia di confisca applicata a ciascun bene (confisca obbligatoria vs confisca allargata), sulla carenza di un appropriato test di proporzionalità riferito al sequestro dell'intero patrimonio aziendale e, soprattutto, sull'omessa motivazione circa il "periculum in mora" richiesto dalle Sezioni Unite (sent. Ellade) per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo. Sussiste invece adeguata motivazione solo in ordine alla presunzione di fittizia intestazione e al controllo diretto dei beni da parte del ricorrente. Per questi profili il provvedimento è annullato con rinvio ai giudici di merito per nuova valutazione conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen., comma 7

    Riferimento alla confisca obbligatoria dei beni strumentali, destinati o provento del reato di associazione mafiosa; la Corte evidenzia che l'applicazione a interi patrimoni o imprese richiede un nesso specifico tra attività imprenditoriale e condotte mafiose e non può basarsi sulla sola condanna dell'amministratore.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma di riferimento per la cosiddetta confisca "allargata"; la sentenza richiama che anche per questa tipologia di confisca il sequestro preventivo funzionale richiede motivazione chiara, proporzionalità e indicazione del periculum in mora.

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 2

    Disciplina del sequestro preventivo; la Corte applica l'interpretazione estensiva delle Sezioni Unite (Ellade) secondo cui il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere anche la motivazione sul periculum in mora, rapportata alle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma sul vincolo di rinvio: il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti fissati dalla Cassazione nell'annullamento; la Corte valuta se il giudice di rinvio abbia adempiuto correttamente agli obblighi motivazionali imposti dall'annullamento.

  • Sez. U, sent. "Ellade" (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021)

    Giurisprudenza nomofilattica che impone l'obbligo di motivazione anche sul periculum in mora per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca; la Corte la estende in modo applicabile sia alla confisca del profitto sia alle confische obbligatorie e allargate, e la utilizza come criterio di valutazione della legittimità del sequestro impugnato.

  • Sez. U, sent. "Montella" (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003)

    Richiamata per i principi sul confronto tra redditi e acquisti ai fini della confisca allargata: la sproporzione va valutata rispetto al reddito/attività all'epoca dei singoli acquisti e la prova della liceità delle risorse spetta a chi la invoca.

  • Principio di proporzionalità (art. 3 Cost., art. 42 Cost., norme CEDU/UE richiamate)

    La Corte applica il test di proporzionalità nell'ambito delle misure cautelari reali: adeguatezza, necessità e gradualità devono essere valutate per evitare compressioni ingiustificate dei diritti di proprietà e della libertà di iniziativa economica.

Massime di principio

  • Quando si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario motivare non solo il fumus commissi delicti ma anche il periculum in mora: bisogna spiegare perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della sentenza definitiva.
  • Per sequestrare o confiscare intere imprese occorre dimostrare o la "mafiosità" dell'impresa (contaminazione irreversibile delle attività aziendali) o un collegamento specifico e concreto tra la gestione/attività dell'impresa e le attività delittuose del sodalizio; la sola partecipazione dell'amministratore al sodalizio non basta.
  • È obbligatorio indicare, per ogni bene o per categorie di beni, quale tipo di confisca si intende applicare (confisca obbligatoria ex art. 416-bis comma 7 vs confisca allargata ex art. 240-bis) e motivare separatamente la scelta.
  • Il principio di proporzionalità impone un test che valuti adeguatezza, necessità e gradualità della misura cautelare reale; il giudice deve comparare redditi e singoli acquisti (anche alla data dell'acquisto) e motivare l'eventuale sproporzione.
  • Se si contesta la fittizia intestazione a terzi, il provvedimento deve documentare gli elementi che consentono di ritenere l'intestazione simulata e il controllo effettivo del condannato sui beni.
  • Il giudice del rinvio è vincolato ai limiti indicati dalla Cassazione nell'annullamento: deve rimediare specificamente ai vizi motivazionali indicati e non può limitarsi a formule generiche o a ripetere affermazioni assertive.
  • Le contestazioni sulla perimetrazione temporale degli acquisti devono essere affrontate con riferimenti cronologici e probatori chiari; non è sufficiente affermare genericamente che beni esistevano precedentemente senza confrontare acquisti e redditi nei periodi rilevanti.
  • In difesa, è utile chiedere al giudice l'indicazione puntuale della causalità economica tra il reato e i beni, produrre documentazione contabile sui flussi finanziari, contratti e provenienza dei capitali nonché ricostruzioni storiche delle imprese per dimostrare la liceità delle acquisizioni.

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