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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07872/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da verbali ispettivi INPS che avevano contestato a un imprenditore individuale e a una società edile: (i) l’uso di contratti part-time oltre il limite percentuale previsto dal CCNL edilizia e artigianato, con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta secondo il minimale contributivo; (ii) la violazione della disciplina sugli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223/1991, ritenendo fittizi i licenziamenti e sostanzialmente coincidenti gli assetti proprietari tra le due imprese; (iii) l’omesso versamento di contribuzione per lavoratori indicati come assenti ingiustificati, che i ricorrenti assumevano non dovuta perché riferita a periodi di sospensione remunerati. In cassazione sono stati proposti tre motivi: con il primo si denunciava violazione del D.L. n. 244/1995 conv. in L. n. 341/1995 e del CCNL, sostenendo che il superamento del limite contrattuale dei part-time non comportasse la conversione dei rapporti in full-time né l’applicazione del minimale contributivo; con il secondo si lamentava la violazione dell’art. 8, comma 4, L. n. 223/1991, contestando l’affermazione della coincidenza sostanziale degli assetti proprietari e la conseguente esclusione dei benefici contributivi; con il terzo si deduceva violazione del D.L. n. 244/1995, assumendo che l’elencazione delle ipotesi di esonero dal minimale contributivo non fosse tassativa e che, nel caso concreto, trattandosi di sospensioni remunerate, i contributi non fossero dovuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata trascrizione della clausola collettiva invocata e comunque infondato, affermando che nel settore edile il minimale contributivo si applica anche ai contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite contrattuale, senza che ciò implichi una conversione giuridica del rapporto, ma con il solo ricalcolo della base imponibile secondo la retribuzione dovuta per il tempo pieno. Ha respinto il secondo motivo, valorizzando l’accertamento di fatto dei giudici di merito sulla sostanziale unicità economico-organizzativa delle imprese e sulla fittizietà delle operazioni di mobilità/licenziamento poste in essere per ottenere indebitamente gli sgravi contributivi. Ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che il minimale contributivo opera in via autonoma rispetto alle vicende del rapporto retributivo e che l’esenzione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non essendo stati allegati né provati nel caso concreto elementi idonei a escludere l’obbligo contributivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 97 CCNL Edilizia e Artigianato

    limiti di assunzione part-time

    la violazione del limite contrattuale non determina nullità o conversione automatica del rapporto, ma incide sul regime contributivo nei limiti consentiti dalla legge

  • D.L. n. 244/1995, art. 29

    nel settore edile la contribuzione virtuale si calcola sulla retribuzione prevista per il tempo pieno, con applicazione anche ai part-time eccedenti il limite contrattuale e alle assenze non rientranti nelle eccezioni tassative

  • L. n. 341/1995

    conversione del D.L. n. 244/1995

    conferma la disciplina del minimale contributivo nel settore edile

  • L. n. 223/1991, art. 8, comma 4

    agevolazioni contributive

    i benefici richiedono l’effettività della situazione di esubero e dell’assunzione da parte di una nuova impresa, non potendo essere fruiti in presenza di operazioni elusive o fittizie

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    onere di indicazione e trascrizione degli atti e documenti

    il motivo è inammissibile se non viene riportata la clausola collettiva su cui si fonda la censura

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    a seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel settore edile, il minimale contributivo si applica anche ai contratti part-time stipulati oltre il limite quantitativo fissato dal contratto collettivo: il datore di lavoro non può invocare la disciplina pattizia per sottrarsi al regime legale della contribuzione virtuale.
  • La violazione dei limiti contrattuali all’utilizzo del part-time non comporta di per sé la conversione del rapporto in full-time; ai fini previdenziali rileva il ricalcolo della base imponibile secondo l’orario normale previsto dal CCNL, nei limiti delle deroghe espressamente consentite dalla legge.
  • I benefici contributivi collegati alla mobilità o alla riassunzione presuppongono una effettiva situazione di esubero e una reale modifica dell’organizzazione datoriale; quando i licenziamenti o gli spostamenti di personale siano fittizi e finalizzati solo a conseguire incentivi, gli sgravi devono essere negati.
  • La disciplina del minimale contributivo opera in autonomia rispetto alle vicende del rapporto retributivo: la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o sospensioni concordate della prestazione, salvo che il datore dimostri l’esistenza di una specifica ipotesi di esonero prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
  • In sede di legittimità, la censura fondata su una clausola del contratto collettivo è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto nel ricorso, in modo da consentire alla Corte il controllo della dedotta violazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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