Cassazione Civile, Ordinanza n. 32721/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Nel giudizio di merito alcuni soggetti avevano convenuto un professionista chiedendo il risarcimento dei danni per avere egli svolto un'attività professionale senza mandato, nonostante una transazione già intervenuta nella controversia di riferimento. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, rimettendo la causa al Tribunale senza statuire sulle spese. In appello, il Tribunale ha compensato le spese del primo grado e del secondo grado, ritenendo che lo spostamento di competenza per valore fosse stato determinato dalla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e che ciò giustificasse la compensazione. Il professionista ha proposto ricorso principale deducendo violazione degli artt. 91 e 279 c.p.c. e della l. n. 69 del 2009, sostenendo che la domanda principale, pur indicando una somma astrattamente rientrante nella competenza del giudice adito, era formulata anche con richiesta alternativa della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sicché il valore era indeterminabile e la competenza spettava al Tribunale; da ciò sarebbe derivata la piena soccombenza degli attori sul punto e l'illegittimità della compensazione delle spese di primo grado. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 34, 35 e 91 c.p.c., sostenendo che lo spostamento di competenza per valore dovuto alla riconvenzionale non comportava soccombenza e che, comunque, la domanda principale era nei limiti di competenza del Giudice di pace senza considerare gli accessori, per cui l'appello del professionista avrebbe dovuto essere rigettato con condanna alle spese secondo soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale perché, ai fini della competenza per valore, la domanda formulata per una somma determinata ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia va considerata come domanda priva di puntuale indicazione del quantum e si presume rientrante nella competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c.; conseguentemente, lo spostamento di competenza per effetto della riconvenzionale è stato correttamente valorizzato dal Tribunale ai fini della compensazione delle spese. Ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale, osservando che ogni declinatoria di competenza chiude il processo davanti al giudice adito e impone comunque la regolazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, lo spostamento di competenza per valore determinato dalla riconvenzionale giustificava la compensazione come operata in appello. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese del giudizio di cassazione, dando inoltre atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Regola la condanna alle spese secondo soccombenza e consente la loro regolazione anche quando il giudizio si chiuda per declaratoria di incompetenza.
Consente la compensazione delle spese nei casi ritenuti dalla Corte applicabili, qui in presenza di soccombenza reciproca connessa allo spostamento di competenza.
Richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione alla statuizione sulle spese, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spostamento di competenza per effetto della riconvenzionale.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di effetti della riconvenzionale sulla competenza.
La domanda di pagamento di una somma determinata ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia equivale a domanda priva di specifica indicazione del quantum e si presume rientrante nella competenza del giudice adito.
Richiamato per affermare la tempestività del controricorso/ricorso incidentale.
Richiamato per affermare la tempestività del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore, una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata ma accompagnata dall'alternativa della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia va trattata come domanda con quantum non specificamente indicato, con presunzione di competenza del giudice adito.
- Quando la competenza per valore viene modificata dalla proposizione di una domanda riconvenzionale, tale spostamento può costituire elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese del grado in cui la questione di competenza è stata definita.
- La declaratoria di incompetenza determina la chiusura del processo davanti al giudice adito e impone comunque una regolazione delle spese processuali, secondo i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- La richiesta di condanna per lite temeraria che presupponga l'esame del merito non impone di per sé una decisione nel merito quando il giudizio sia definito su questioni di competenza o di spese.
Come è indicizzato
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