Cassazione Civile, Ordinanza n. 21909/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Un titolare di buoni postali fruttiferi della serie P aveva agito per ottenere la differenza tra quanto rimborsato alla scadenza e quanto ritenuto dovuto secondo i tassi di interesse indicati sul retro dei titoli. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva respinto l’appello della società emittente, ritenendo prevalenti le condizioni stampate sul titolo rispetto al d.m. 13 giugno 1986, perché originariamente pattuite e non comunicate in modo sostitutivo al sottoscrittore. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986 e dell’art. 1339 c.c., sostenendo che, per i buoni della serie P emessi prima del 1° luglio 1986, i tassi dovessero essere liquidati secondo la disciplina sopravvenuta, che aveva legittimamente modificato in peius il saggio di interesse anche per alcune serie precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina normativa sui buoni postali fruttiferi attribuiva al Ministro un ius variandi idoneo a modificare i tassi anche per determinate serie precedenti, con efficacia non retroattiva ma sui rapporti in corso; trattandosi di disciplina di fonte legislativa e quindi cogente, essa integra il contenuto del rapporto ex art. 1339 c.c. e prevale sulle condizioni difformi riportate sul titolo. Di conseguenza, il contrasto tra le condizioni stampate sul buono e quelle del d.m. 13 giugno 1986 va risolto dando prevalenza a queste ultime anche per i buoni della serie P già collocati sul mercato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
"Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni"; "Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro ... esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso..."
La disciplina originaria e poi modificata consente che le variazioni del saggio d'interesse incidano, secondo il regime vigente, anche sui buoni di precedenti serie ove la variazione sia estesa a tali serie, configurando un potere di modifica normativa del contenuto del rapporto.
d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif. nella l. 25 novembre 1974, n. 588
"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi ... hanno effetto per i buoni di nuova serie ... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"
La modifica legislativa ha ampliato l'efficacia delle variazioni dei tassi anche alle serie precedenti individuate dal decreto, consentendo l'incidenza sui rapporti già in essere nei limiti stabiliti dalla legge.
d.M. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, artt. 4 e 5
"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie ... 'Q'"; "Sono ... titoli della nuova serie ordinaria ... i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1° luglio 1986"
Il decreto ha introdotto nuovi tassi e ha previsto l'applicazione della nuova disciplina anche ai buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986, con prevalenza delle tabelle ministeriali rispetto alle indicazioni difformi riportate sui titoli.
Le clausole o condizioni difformi incompatibili con la disciplina imperativa richiamata dal decreto e dalla normativa sui buoni postali sono sostituite di diritto dalle disposizioni legali o regolamentari applicabili.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, quando una fonte normativa di rango legislativo o un decreto legittimamente adottato disciplina in modo cogente i tassi di interesse, tale disciplina integra automaticamente il contenuto del rapporto e prevale sulle difformi indicazioni stampate sul titolo.
- La variazione dei tassi di interesse disposta dall'autorità competente può operare anche sui rapporti già in corso, se la legge lo consente espressamente, senza che sia necessario un ulteriore consenso del sottoscrittore.
- In presenza di contrasto tra condizioni contrattuali o cartolari e disciplina imperativa sopravvenuta, il giudice deve applicare la fonte cogente e disapplicare la pattuizione incompatibile, con sostituzione ex art. 1339 c.c.
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