Cassazione Penale, Ordinanza n. 28554/2026 del 28/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità. I motivi erano due: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; con il secondo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse adeguata, valorizzando il numero delle dosi, la qualità della droga e il contesto di detenzione, nonché i precedenti penali dell'imputato; ha inoltre considerato aspecifica la censura sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato congruamente la pena facendo riferimento alla quantità e qualità della droga, al luogo e al momento del fatto e ai precedenti penali. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza è stata ritenuta aspecifica e il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non determina annullamento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
è la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità; la sentenza conferma la responsabilità già accertata nei gradi di merito.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, non può escludersi la colpa del ricorrente, con conseguente applicazione dell'onere economico previsto dall'art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314
si richiama il principio secondo cui il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
- La congruità della pena può essere fondata, in modo legittimo, su elementi quali quantità e qualità della sostanza, contesto di detenzione/spaccio e precedenti penali dell'imputato.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza aspecifica è inammissibile.
- Il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non integra vizio rilevante ai fini dell'annullamento della decisione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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