Cassazione Civile, Ordinanza n. 14452/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda proposta da un nipote maggiorenne, orfano e ritenuto inabile al lavoro, volta ad ottenere direttamente la pensione di reversibilità spettante alla nonna deceduta. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito della vivenza a carico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 818/1957, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 88 del 2022, sostenendo che i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro, viventi a carico degli ascendenti, possono beneficiare in via diretta della pensione di reversibilità; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe verificato se i redditi del nucleo familiare fossero sufficienti al sostentamento del ricorrente oppure se fosse la pensione della nonna a contribuire prevalentemente al mantenimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito non avevano affermato l'esclusione del ricorrente dalla categoria dei beneficiari della reversibilità, ma avevano ritenuto irrilevante la questione dell'astratta spettanza del trattamento, perché mancava la prova del requisito della vivenza a carico della nonna. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile sia perché formulata in modo ipotetico e privo di dati concreti sul reddito del nucleo familiare e sull'apporto pensionistico, sia perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile in presenza di doppia conforme di merito. Nessuna statuizione sulle spese; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel testo come norma oggetto della censura; la Corte osserva che la questione della sua estensione ai nipoti era però irrilevante in difetto di prova della vivenza a carico.
Corte cost. n. 88 del 2022
menzionata come declaratoria di incostituzionalità che ha inciso sul testo dell'art. 38 d.P.R. n. 818/1957, ma senza superare nel caso concreto il difetto di prova del requisito fattuale richiesto.
il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile perché non deducibile nel caso di doppia conforme di merito.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
richiamato quale norma che preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, nel testo vigente ratione temporis.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.
richiamato per escludere la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito rigetta una domanda per difetto di prova di un requisito fattuale costitutivo, la censura sulla sola astratta estensione soggettiva della prestazione può essere inammissibile per difetto di decisività.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nei fatti decisivi accertati, nei limiti previsti dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede allegazioni puntuali e non meramente ipotetiche, dovendo essere specificati i dati fattuali trascurati e la loro effettiva decisività.
- In materia di prestazioni previdenziali, la prova della vivenza a carico deve essere specificamente allegata e dimostrata dalla parte che invoca il trattamento.
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