Cassazione Penale, Sentenza n. 25757/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
La persona sottoposta a detenzione domiciliare aveva chiesto di essere autorizzata ad assentarsi dall'abitazione, una volta alla settimana, per due ore, al fine di soddisfare le proprie indispensabili esigenze di vita, deducendo di vivere sola, senza supporto familiare, e di essere anziana e affetta da seri problemi di salute, tali da impedirle di provvedere autonomamente ad acquisti e prestazioni essenziali. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza richiamando il regime detentivo e la possibilità di presentare, di volta in volta, richieste per esigenze specifiche. Il difensore ha quindi proposto reclamo, poi riqualificato in ricorso per cassazione, censurando il provvedimento perché avrebbe escluso l'autorizzazione sulla base di un argomento non previsto dalla legge e perché, richiamando l'art. 284 c.p.p. tramite l'art. 47-ter ord. pen., non vi sarebbero ostacoli giuridici alla concessione dell'autorizzazione.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e lo ha ritenuto fondato. Ha affermato che, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per indispensabili esigenze di vita, la valutazione deve essere rigorosa e può essere positiva solo in presenza di situazioni oggettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di provvedere altrimenti; il giudice dispone inoltre di ampi poteri istruttori per verificare la veridicità delle allegazioni e l'eventuale stabile aiuto di terzi. Nel caso concreto, il rigetto si fondava su un argomento eccentrico rispetto alla norma, ossia sul solo regime detentivo e sulla possibilità di richiedere autorizzazioni contingenti, senza una valutazione conforme al parametro legale. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo giudizio, libero nell'esito ma da svolgere secondo il corretto criterio normativo e, se del caso, con adeguata istruttoria.
Norme richiamate
"se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa"
La disposizione, eccezionale, consente l'autorizzazione ad assentarsi solo per indispensabili esigenze di vita o assoluta indigenza, con valutazione rigorosa e sulla base di situazioni obiettivamente riscontrabili.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354
La norma rende applicabile anche alla detenzione domiciliare il richiamo all'art. 284 c.p.p. per l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione.
La Corte lo richiama come base normativa dell'autorizzazione temporanea a uscire dal luogo di detenzione per soddisfare esigenze indispensabili.
art. 47-ter, quarto comma, ord. pen.
Prevede l'applicabilità alla detenzione domiciliare della disciplina dell'art. 284 c.p.p. in materia di autorizzazione all'allontanamento temporaneo.
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per soddisfare indispensabili esigenze di vita va esaminata con particolare rigore, trattandosi di previsione eccezionale.
- L'autorizzazione può essere concessa solo quando siano allegati e riscontrati fatti oggettivi che impediscano alla persona ristretta di provvedere in altro modo alle proprie esigenze essenziali.
- Nel valutare l'istanza, il giudice di sorveglianza non può fondare il rigetto su argomenti estranei al parametro normativo, come la sola natura del regime detentivo, se la legge richiede invece una verifica concreta delle necessità dedotte.
- Il giudice dispone di ampi poteri istruttori e deve utilizzarli, se necessario, per verificare la veridicità delle allegazioni e l'eventuale stabile supporto di terzi nella gestione delle esigenze di vita dell'istante.
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