Cassazione Civile, Ordinanza n. 28654/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche su società riferibili al coniuge e di indagini bancarie autorizzate, con recupero a tassazione di movimentazioni sui conti correnti ritenute non giustificate per gli anni d'imposta 2005 e 2006. In appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, confermando l'imputazione a reddito di alcuni versamenti legati alla cessione di usufrutto e di ulteriori versamenti o prelievi in contanti e movimenti da/verso terzi non riconducibili alle società del marito. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che la CTR aveva erroneamente attribuito 'scarsa rilevanza' alla dichiarazione del marito che rivendicava la titolarità dei versamenti, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo, anche per il mancato riconoscimento della possibilità di introdurre dichiarazioni di terzi; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. per avere la CTR apoditticamente svalutato la dichiarazione del coniuge, senza adeguata valutazione della prova indiziaria e documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR non aveva ignorato la documentazione difensiva, ma aveva fondato la decisione soprattutto sulle risultanze del procedimento penale a carico del marito, attribuendo alla sua dichiarazione successiva un rilievo residuale e quindi 'scarsa rilevanza'. Ha inoltre escluso la violazione del giusto processo, rilevando che la dichiarazione era successiva sia all'avviso di accertamento sia alla transazione intervenuta tra i coniugi, e quindi non decisiva ai fini della prova. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la valutazione dell'idoneità della prova spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Nonostante il rigetto dei motivi, la Corte ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla CTR Piemonte in diversa composizione, affinché esamini analiticamente i singoli movimenti bancari indicati in sentenza alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, secondo cui per il lavoratore autonomo non è ammissibile presumere che i prelievi ingiustificati siano destinati a investimenti nell'attività professionale con produzione di reddito. Il rinvio è stato disposto anche per le spese.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
È stato invocato come norma che consente il controllo di legittimità per nullità della sentenza/procedimento e per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati nel merito sostanziale della censura.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione del giusto processo; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata lesione del diritto di difesa o delle garanzie processuali.
Richiamato quale parametro sulla prova per presunzioni; la Corte ha affermato che la valutazione della idoneità della prova e degli indizi spetta al giudice di merito.
sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014
È stata richiamata come criterio decisivo per la rinnovata valutazione in rinvio delle movimentazioni bancarie del lavoratore autonomo, escludendo la presunzione che i prelievi ingiustificati siano destinati a investimenti produttivi di reddito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla maggiore o minore attendibilità di una prova, salvo vizi specifici di motivazione o violazione di legge realmente pertinenti.
- La dichiarazione extraprocessuale di un terzo o del coniuge, se formata successivamente agli accertamenti e agli atti impositivi, può essere valutata dal giudice di merito con rilievo residuale rispetto a un complessivo quadro probatorio documentale e indiziario.
- In materia di accertamenti bancari, il giudice di rinvio deve esaminare distintamente i singoli movimenti e verificare la loro concreta riferibilità all'attività del contribuente, senza applicare automatismi presuntivi non consentiti dalla giurisprudenza costituzionale.
- Per il lavoratore autonomo non è legittimo presumere automaticamente che prelievi bancari non giustificati siano reimpiegati nell'attività professionale a fini reddituali; occorre una specifica verifica della loro effettiva destinazione.
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