Cassazione Penale, Sentenza n. 3847/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Perrone ha impugnato l'ordinanza che ha ritenuto non applicabile la detenzione domiciliare richiesta, percheé la pena residua superava il limite edittale salvo una liberazione anticipata di giorni 45 chiesta dalla difesa ma non ancora concessa. Proceduralmente, la difesa ha denunciato la nullità dell'udienza per l'assenza del difensore di fiducia, che aveva inviato via PEC il giorno precedente un'istanza di rinvio per legittimo impedimento (positività Covid) e riteneva che il procedimento camerale abbia richiesto la partecipazione del difensore ai sensi dell'art. 666 c.4 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la richiesta di rinvio via PEC del 23/11/2020 non è risultata nel fascicolo cartaceo e l'indicazione tardiva ha comportato il rischio assunto dal difensore; la nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.4 c.p.p. era legittima. Ha precisato che l'art. 420-ter c.5 c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza ma la comunicazione non rituale puo non essere inserita nel fascicolo per responsabilità del difensore. Sul secondo motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il Tribunale ha motivato che, non essendo ancora concessa la liberazione anticipata richiesta, non era stato raggiunto il limite edittale per la detenzione domiciliare e quindi non si poteva procedere all'applicazione della misura alternativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Citato tra le norme richiamate in motivazione; rilevante nel quadro delle norme sul procedimento e sulle modalità dell'impugnazione
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nelle deduzioni difensive; attiene alle pendenze e pronunce in materia di ricorsi e impugnazioni
Norma di riferimento per i procedimenti relativi alle misure alternative e alla competenza; utile al vaglio del tema dell'applicabilità della detenzione domiciliare
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la partecipazione del difensore all'udienza camerale; la Corte ha valutato che la nomina di un difensore d'ufficio fosse conforme quando il difensore di fiducia era assente
art. 420-ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen.
Disciplina il legittimo impedimento del difensore per motivi di salute e la necessita di tempestiva comunicazione; la Corte conferma che si applica anche al procedimento di sorveglianza ma che la comunicazione va effettivamente recepita e inserita nel fascicolo, altrimenti il rischio ricade sul difensore
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; applicata dal Tribunale di sorveglianza quando il difensore di fiducia risultava assente
Richiamato nella giurisprudenza citata in relazione all'udienza camerale partecipata; riguarda modalità di svolgimento dell'udienza e partecipazione delle parti
art. 69 e 69-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norme rilevanti per la concessione di benefici detentivi e liberazione anticipata; il ricorso sosteneva un vizio di motivazione in relazione alla valutazione della liberazione anticipata ma la Corte ha ritenuto non sufficiente la richiesta di liberazione anticipata non ancora concessa
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21139 del 21/4/2021 (Zagaglia)
Richiamata per il principio secondo cui il legittimo impedimento per Covid, se documentato e tempestivamente comunicato, può costituire causa di rinvio dell'udienza camerale; tuttavia la mancata integrazione del fascicolo per modalità non rituali può comportare il rischio a carico del difensore
Massime di principio
- Per far valere un legittimo impedimento del difensore (es. positività Covid) occorre una comunicazione tempestiva e verificabile: inviare una PEC a ridosso dell'udienza comporta il rischio che la richiesta non venga inserita nel fascicolo cartaceo e la responsabilità ricada sul difensore
- Nei procedimenti di sorveglianza l'art. 420-ter c.p.p. si applica ma la mancata ricezione della comunicazione non produce automaticamente nullità se imputabile all'inerzia o al rischio assunto dal difensore
- La nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.4 c.p.p. legittima lo svolgimento dell'udienza in presenza dell'assenza del difensore di fiducia se non è provata l'effettiva tempestiva ricezione e gestione dell'istanza di rinvio
- Sulla liceità di misure alternative (es. detenzione domiciliare) il giudice verifica i requisiti oggettivi: non basta la richiesta di liberazione anticipata per far decorrere un credito di pena non ancora effettivamente concesso; il beneficio si valuta in base alla situazione già acquisita
- I motivi di impugnazione sul punto meritano di essere specifici: censure generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità; occorre contestare con precisione l'erronea valutazione del materiale probatorio o l'illogicità della motivazione
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