Cassazione Penale, Ordinanza n. 26951/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna, decidendo sull'impugnazione proposta contro una condanna resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il concorso in due rapine aggravate commesse il 22 e il 28 novembre 2023, riconoscendo soltanto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e rideterminando la pena in continuazione con altra sentenza irrevocabile nei confronti del medesimo imputato. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva: (1) violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento dell'ulteriore attenuante della lieve entità del fatto, richiamando anche la sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale; (2) violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante contestata, con conseguente più favorevole trattamento sanzionatorio; (3) violazione di legge e vizi motivazionali sul rapporto tra l'attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p. e la speciale attenuante della lieve entità del fatto; (4) con memoria difensiva, il ricorrente ha ribadito e approfondito le stesse questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi e il terzo motivo non specifici e quindi indeducibili, perché consistevano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che le doglianze sulla motivazione in tema di circostanze attenuanti non erano proponibili in cassazione se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, profili che non ricorrevano nel caso di specie. Quanto all'ulteriore attenuante della lieve entità del fatto, la Corte ha approvato il ragionamento della sentenza impugnata, richiamando il principio secondo cui tale attenuante, in tema di rapina, è uno strumento ulteriore rispetto all'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità e richiede una valutazione autonoma dell'offensività minima, non ostacolata dal precedente riconoscimento dell'art. 62 n. 4 c.p.; tuttavia, nel caso concreto, la Corte di merito aveva escluso che le condotte fossero di offensività minima. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sull'equivalenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità; il suo previo riconoscimento non impedisce, in materia di rapina, un autonomo apprezzamento ai fini dell'ulteriore attenuante della lieve entità del fatto, ove ricorrano i presupposti dell'offensività minima
norma incriminatrice della rapina; nel caso, le condotte sono state qualificate come rapine aggravate
richiamato per fondare il concorso di persone nel reato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
richiamati dal ricorrente per contestare il giudizio di comparazione e il trattamento sanzionatorio
sentenza n. 86/2024 Corte costituzionale
richiamata come fonte dell'ulteriore attenuante della lieve entità del fatto in tema di rapina
Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359-01
"In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante"
precedente utilizzato per affermare che l'attenuante della lieve entità è autonoma e cumulabile, ma solo se la condotta presenti offensività minima
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
il giudizio di comparazione tra circostanze è discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450
ribadisce che la motivazione sull'equivalenza tra circostanze è sufficiente se sorretta da ragioni idonee a giustificare l'adeguatezza della pena in concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che si limitano a riprodurre le deduzioni già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono non specifiche e quindi inammissibili.
- In cassazione non sono deducibili mere critiche alla valutazione di merito sulla gravità del fatto o sulle circostanze attenuanti, salvo che la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria su punti decisivi.
- In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità del fatto costituisce una valutazione autonoma e ulteriore rispetto all'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità; il suo riconoscimento richiede comunque una verifica della minima offensività concreta della condotta.
- Il previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non preclude, di per sé, l'esame dell'ulteriore attenuante della lieve entità del fatto, ma non ne impone neppure la concessione automatica.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
- È sufficiente, ai fini della conferma dell'equivalenza tra circostanze, una motivazione che spieghi perché tale soluzione sia ritenuta la più idonea a determinare una pena adeguata al caso concreto.
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