Cassazione Penale, Sentenza n. 44871/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), censurando la gravità indiziaria relativa alla sussistenza del reato associativo. Sostiene che le forniture contestate sarebbero riconducibili al mero concorso di persone e non a una associazione, lamentando l'assenza di elementi che dimostrino la stabilità del rapporto tra il ricorrente e il presunto sodalizio, nonché la mancata consapevolezza del ruolo direttivo dei destinatari delle forniture. Fa riferimento ad intercettazioni che, a suo avviso, mostrerebbero l'esistenza di un gruppo formato inizialmente da due persone e l'inesistenza dell'associazione al momento delle forniture.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari abbia correttamente valutato, con argomentazione logica e confrontando le intercettazioni con altre risultanze probatorie, l'esistenza di un gruppo stabile che gestiva lo spaccio e il ruolo del ricorrente quale fornitore stabile. È stato richiamato il principio secondo cui la continuità e la ripetitività delle forniture possono dimostrare l'affectio societatis (adesione all'associazione). Per tali ragioni la Corte ha confermato l'assenza di vizi decisivi nella motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
L'art. 73 riguarda i reati di cui al testo unico sulle sostanze stupefacenti; l'art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nel caso di specie la Corte ha interpretato l'art. 74 nel senso che l'adesione all'associazione può desumersi dalla ripetitività e continuità delle forniture e dal rapporto stabile di fiducia tra fornitori e acquirenti che assicura l'operatività del sodalizio.
Richiamato in relazione ai reati-fine; la Corte distingue il concorso di persone (art. 110) dalla fattispecie associativa (art. 74 d.P.R. 309/90) rilevando che la sola pluralità di soggetti non esclude la sussistenza di una associazione quando siano dimostrati elementi di stabilità e organizzazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 1, n. 30233/2016)
Principi applicati: (i) l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito se motivata secondo logica e massime di esperienza (Sebbar); (ii) la continuità nelle forniture è indizio idoneo a provare l'adesione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (pronuncia 2016). La Corte ha fatto riferimento a tali precedenti per convalidare la valutazione probatoria del Tribunale.
Massime di principio
- Le censure generiche che propongono una diversa ricostruzione di merito sono inammissibili in sede di legittimità: il ricorso deve specificare punti di doglianza e fondamenti di diritto.
- La distinzione tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/90) richiede un'analisi degli elementi strutturali: stabilità, divisione dei ruoli, organizzazione e finalità criminale; la mera pluralità di episodi non esclude automaticamente l'associazione.
- La continuità e la ripetitività nelle forniture di stupefacenti possono costituire indicio sufficiente di "affectio societatis" per configurare l'adesione all'associazione, sia sotto il profilo dell'acquirente stabile sia, con maggior forza, per il fornitore stabile.
- La valutazione delle intercettazioni, anche se criptiche, è questione di fatto rimessa al giudice di merito quando la motivazione si fondi su criteri logici e sulle massime di esperienza; le critiche basate su letture parziali delle intercettazioni sono deboli se non confrontano l'insieme probatorio.
- Impugnare la motivazione senza indicare specifici vizi logici o normativi concreti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e di condanna per responsabilità processuale, comprese sanzioni pecuniarie.
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