Cassazione Civile, Ordinanza n. 06046/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2014 e 2015, presentata da un’associazione qualificata come ente strumentale di diritto pubblico melitense, che rivendicava la propria peculiare natura e le correlate immunità, anche tributarie. In via subordinata chiedeva il rimborso della metà dell’imposta in applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il giudice tributario di primo grado respingeva il ricorso; in appello la decisione veniva riformata solo parzialmente, riconoscendo il rimborso del 50% dell’IRAP. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che tale disposizione agevolativa riguarderebbe soltanto l’IRPEG, poi sostituita dall’IRES dal 1° gennaio 2004, e non l’IRAP. L’ente resistente depositava controricorso al mero fine di seguire l’iter del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che, insieme al ricorso, era stata depositata copia di una sentenza della CGT di secondo grado diversa da quella effettivamente impugnata; la sentenza corretta è stata depositata solo successivamente, quando era ormai decorso il termine di cui all’art. 369 c.p.c. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui il deposito di una decisione di secondo grado diversa da quella impugnata determina improcedibilità, salva la tempestiva produzione del documento corretto entro il termine di legge. Ha escluso anche che il vizio potesse ritenersi sanato dalla eventuale disponibilità del provvedimento nel fascicolo del controricorrente, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate, perché il controricorrente non ha svolto attività difensiva sostanziale; inoltre non è stata applicata l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ente pubblico ammesso a prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
"Il ricorso [per cassazione] è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ... 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta ..."
la mancata produzione, nel termine, della sentenza effettivamente impugnata comporta improcedibilità del ricorso; il deposito di un provvedimento diverso non soddisfa l’onere processuale.
può operare, in via estensiva, come modalità di deposito separato del documento mancante, ma solo entro il termine dell’art. 369 c.p.c.
invocato per escludere una abrogazione tacita dell’art. 369 c.p.c. in assenza di incompatibilità tra norme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato all’Agenzia delle Entrate, perché ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
richiamato per fondare l’ammissione dell’ente pubblico alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base normativa della prenotazione a debito per l’ente pubblico.
norma agevolativa invocata nel merito dall’Agenzia come oggetto di censura, ma non esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata è un onere essenziale e perentorio: se viene depositata una decisione diversa da quella effettivamente gravata, il ricorso è improcedibile, salvo tempestiva integrazione nei termini di legge.
- La possibilità per la Corte di accedere ai fascicoli digitali dei gradi di merito non elimina l’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c., che resta vigente e non può ritenersi tacitamente abrogato.
- La sanatoria dell’omesso o errato deposito del provvedimento impugnato è ammessa solo quando la decisione sia comunque disponibile al giudice per effetto del deposito effettuato dal controricorrente; in difetto, il vizio resta ostativo.
- Le questioni di merito sulla spettanza di un beneficio fiscale non vengono esaminate se il ricorso è improcedibile per carenza del documento indispensabile ex art. 369 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05973/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →