Cassazione Penale, Sentenza n. 5041/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/05/2023 del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Catania che aveva parzialmente accolto la richiesta dell'imputato di applicare la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra vari reati. Il Procuratore generale deduce che il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena non tenendo conto di precedenti pronunce della Corte di cassazione (tra cui annullamento senza rinvio) che avevano già unificato e/o rideterminato la pena complessiva, provocando una violazione del principio del ne bis in idem e un errore nella determinazione della pena base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel riconoscere la continuazione e nel calcolo della pena non tenendo conto della sentenza della Cassazione del 23/02/2021 (annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena complessiva). Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per il rinnovato esame, conformemente ai principi indicati dalla Corte costituzionale (sent. n. 183/2013).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla disciplina della continuazione applicabile in sede esecutiva; base normativa della istanza dell'imputato per il riconoscimento della continuazione
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata quando si fondi sui "medesimi elementi"; strumento per prevenire istanze dilatorie (preclusione)
Riferimento al principio generale del ne bis in idem espresso anche nelle norme sui conflitti positivi di competenza
Richiamato come espressione del divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) nell'ordinamento processuale penale
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto
art. 628 cod. pen.; art. 648 cod. pen.; art. 73, 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
art. 628 c.p.; art. 648 c.p.; artt. 73 e 74 DPR 9/10/1990, n. 309
Norme sostanziali che individuano i reati oggetto delle sentenze e della valutazione della continuazione e della determinazione della pena
Sentenza Corte di cassazione 23 febbraio 2021
Corte di cassazione, sent. 23/02/2021
Pronuncia che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello (19/06/2019) e ha rideterminato la pena complessiva; tale pronuncia ha effetto preclusivo e doveva essere considerata dal giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza di legittimità citata (Anello, Turchetti)
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009 (Anello); Sez. 1, n. 4556 del 15/09/2015 (Turchetti)
Principi giurisprudenziali secondo cui il giudice dell'esecuzione può respingere come inammissibili richieste che ripropongono istanze già decise, salvo nuovi elementi; applicazione analogica del ne bis in idem in sede esecutiva
Sentenza Corte costituzionale n. 183/2013
Corte cost., sent. n. 183/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere di diversa composizione per garantire obiettività nel nuovo esame
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare le pronunce definitive della Corte di cassazione, soprattutto le sentenze di annullamento senza rinvio che rideterminano la pena, perché tali pronunce hanno efficacia preclusiva in sede esecutiva.
- Il principio del ne bis in idem vale anche in sede di esecuzione: non è ammissibile che il giudice dell'esecuzione riesamini o ricostituisca un vincolo di continuazione già definito da giudicato di legittimità, salvo che emergano nuovi elementi concreti.
- Una richiesta di applicazione della continuazione in esecuzione che non apporti nuovi elementi rispetto a istanze già decise deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
- Se la Corte di cassazione annulla e rinvia o annulla senza rinvio, il giudice dell'esecuzione deve adeguare la propria valutazione della pena complessiva alla pronuncia della Cassazione; in caso di annullamento con rinvio la riassunzione va fatta davanti a diversa composizione del giudice di merito, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale.
- In pratica, per valutare la continuazione in sede esecutiva occorre verificare lo stato della doglianza e l'esistenza di pronunce di legittimità che abbiano già stabilito l'unificazione o la rideterminazione della pena: in loro presenza il giudice dell'esecuzione non può semplicemente riformulare la continuazione come se tali pronunce non esistessero.
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