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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06493/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato il diniego tacito di rimborso della ritenuta applicata sull'indennità percepita per una procedura espropriativa relativa a terreni non rientranti nelle zone omogenee A, B, C e D. In primo grado il ricorso era stato rigettato e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo decisiva la mancata opzione, in dichiarazione dei redditi, per il regime di tassazione ordinaria o separata della plusvalenza: secondo il giudice di merito, in assenza di tale opzione la ritenuta operata all'atto dell'erogazione dell'indennità restava definitiva e non poteva essere chiesto il rimborso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i contribuenti hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcuna plusvalenza tassabile perché i terreni erano stati previamente rivalutati con imposta sostitutiva del 4% e poi ceduti a un prezzo corrispondente alla rivalutazione, sicché la ritenuta sull'indennità espropriativa avrebbe dovuto essere rimborsata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omesso esame di un fatto decisivo fosse in realtà non pertinente, perché la sentenza impugnata non aveva trascurato la rivalutazione dei terreni o l'asserita insussistenza della plusvalenza, ma aveva fondato il rigetto sulla diversa e autonoma ragione della mancata opzione dei contribuenti, in dichiarazione, per la tassazione ordinaria/separata della plusvalenza. La Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità già conforme sul punto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non denuncia davvero l'omesso esame di un fatto decisivo, ma mira a contestare una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata.
  • In materia di rimborso di ritenute su indennità espropriative e relative plusvalenze, il rimborso non può essere ottenuto se il contribuente non ha esercitato in dichiarazione l'opzione per il regime di tassazione ordinaria/separata previsto dal sistema applicabile.
  • La previa rivalutazione del bene e l'asserita assenza di plusvalenza non sono decisive, se la decisione di merito si fonda sulla mancata scelta del regime fiscale corretto in dichiarazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte resta intimata, non vi è luogo a statuizione sulle spese, ma può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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