Cassazione Penale, Sentenza n. 29659/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e per falso ideologico/materiale in atto pubblico. I motivi principali: 1) vizio di motivazione e inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori/accusatori (Capuzzo, Chen Xinmiao, Diana Curjos, Turlon, Xu Fang) e insufficiente valutazione degli elementi di riscontro; 2) erroneo diniego delle attenuanti generiche e irragionevolezza degli aumenti per continuazione (con contestazione di un presunto bis in idem sostanziale); 3) violazione degli artt. 81 c.p. e 597 c.p.p. per il mancato adeguamento della pena dopo l'accoglimento, in appello, di censure relativamente ai reati di falso materiale; 4) contrasto tra la motivazione (assolutoria per falsi materiali) e il dispositivo che invece conferma integralmente la condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (non riesamina i fatti; motivazione di merito ritenuta coerente; diniego attenuanti e aumento per continuazione ritenuti legittimi). Ha invece accolto i terzo e quarto motivi: ha constatato l'incoerenza tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata riguardo ai delitti di falso materiale (capi B e D) e ha annullato senza rinvio la condanna per quei capi per non aver commesso il fatto, con conseguente annullamento della statuizione sulle spese processuali. Ha inoltre annullato la determinazione della pena nella parte relativa all'aumento per continuazione e ha rinviato al giudice di merito affinché determini, nella sua discrezionalità, la riduzione della pena che ritiene equa in conseguenza delle assoluzioni parziali.
Norme richiamate
Richiamato come quadro normativo della fattispecie corruttiva; la Corte osserva che l'aumento per continuazione è stato contenuto e inferiore al minimo edittale, giustificando la valutazione del giudice di merito.
Richiamato nel ricorso in relazione alla determinazione della pena complessiva; la Corte precisa che il giudice di appello non può neutralizzare gli effetti favorevoli dell'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato mediante compensazioni improprie sulla pena.
art. 597, commi 1 e 3 e comma 4, c.p.p.
Interpretato nel senso che, se l'imputato ottiene l'accoglimento di censure che incidono sulla composizione della pena, il giudice di merito deve dare concreto rimedio e non può eludere la riduzione della pena facendo ricorso a valutazioni non devolute alla sua cognizione; il comma 4 è richiamato nella contestazione del mancato adeguamento della pena.
art. 133 c.p. (circostanze attenuanti generiche)
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando la condotta processuale dell'imputato è non collaborativa; le dichiarazioni difensive sono rilevanti ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti.
artt. 73-79 c.p. (cumulo delle pene)
Richiamati per spiegare che il vincolo della continuazione comporta normalmente un trattamento sanzionatorio di favore rispetto al cumulo materiale, dunque non si configura un bis in idem sostanziale laddove la reiterazione sia valutata sia ai fini della continuazione sia del diniego delle attenuanti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni se la motivazione è coerente e affronta le obiezioni difensive; il punto è sindacabile solo per contraddittorietà o illogicità manifesta.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo quando l'imputato adotta un comportamento processuale non collaborativo: il diritto di difesa non impedisce che la condotta processuale influisca sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.
- La qualificazione della reiterazione e della sistematicità dei comportamenti può valere sia per la configurazione della continuazione sia per il diniego delle attenuanti senza costituire un 'bis in idem' sostanziale, purché la motivazione sia esplicita e coerente.
- Se in sede d'appello un giudice accoglie censure dell'imputato che comportano una assoluzione o la rimozione di una componente della pena, non è ammissibile che il giudice stesso neutralizzi l'effetto favorevole mediante valutazioni compensative non devolute alla sua cognizione: deve operare una riduzione effettiva della pena in favore dell'imputato.
- Quando il giudice di merito omette o sbaglia la determinazione della pena in modo non conforme a legge, la Cassazione può annullare con rinvio perché il giudice di merito riveda la determinazione della pena tenendo conto delle assoluzioni/parziali accoglimenti.
- Le contestazioni sull'attendibilità di dichiaranti che hanno interessi o rapporti con altri soggetti vanno valutate nel contesto probatorio complessivo: la mera condivisione di interessi non comporta automaticamente inattendibilità se non esistono indizi di accordo calunnioso.
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