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Sentenza

Sentenza del 15/10/2014 n. 21773 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Riforma del servizio di riscossione - Effetti - Trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a. - Successione nei rapporti controversi - Art. 111 cod. proc. civ. - Conseguenze in ordine alla legittimazione processuale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava l’iscrizione ipotecaria eseguita da Gest-Line s.p.a. per un credito d’imposta di Euro 46.833,29: il contribuente ne aveva contestato la legittimità per mancanza della prova di un regolare titolo esecutivo. La CTP di Padova aveva accolto il ricorso e la CTR del Veneto aveva confermato la decisione, ritenendo Equitalia Polis priva di rappresentanza processuale e sostanziale e assorbendo le ulteriori questioni. In Cassazione Equitalia ha dedotto, con i primi due motivi, che la riforma del servizio di riscossione non aveva estinto la concessionaria né privato la società, già parte in primo grado, della legittimazione a impugnare; ha inoltre censurato la decisione sulla possibilità di stare in giudizio tramite dipendenti o avvocati del libero foro. Gli altri tre motivi riguardavano questioni ulteriori, rinviate al giudizio di merito.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenuti fondati e assorbenti, e ha cassato la sentenza della CTR del Veneto n. 28/27/07, depositata il 6 maggio 2008. Ha stabilito che la riforma introdotta dal d.l. n. 203 del 2005 non ha estinto le precedenti concessionarie: Gest-Line, poi denominata Equitalia Polis, conservava la legittimazione a impugnare quale parte del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; l’eventuale legittimazione del successore è concorrente, non sostitutiva. Ha precisato anche che la facoltà del concessionario di stare in giudizio tramite dipendenti delegati opera solo nei casi previsti dalla legge e non consente la difesa personale nei giudizi di cognizione tributari: occorre l’assistenza tecnica di un soggetto abilitato e, in Cassazione, di un avvocato patrocinante. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e potranno essere riproposti in rinvio. La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto, cui spetta anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi definita in Cassazione la validità sostanziale dell’iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Art. 111 c.p.c.

    Quindi, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso la parte originaria non perde alcun potere processuale anche relativamente alla propria situazione sostanziale e il diritto ad impugnare la sentenza spetta alla parte originaria nei cui confronti è se stata pronunciata, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare.

    Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non estromette automaticamente dal processo la parte originaria né le toglie il potere di impugnare la sentenza. Il successore può avere una legittimazione autonoma e concorrente, ma non sostituisce quella della parte originaria.

  • Art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

    La disciplina introdotta dal D.L. n. 203 del 2005 non ha comportato la estinzione della società concessionaria che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è pertanto, legittimata a proporre appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi in cui era parte.

    La riforma della riscossione ha trasferito le funzioni del servizio senza estinguere le società concessionarie preesistenti. La società già parte nel giudizio conserva pertanto la legittimazione processuale a impugnare la decisione.

  • Art. 41, commi 1 e 2, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41 che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente, "salvo che non debba procedersi ad istruzione" in alcuni specifici giudizi di cognizione (comma 2, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2008, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2008, n. 286, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione tardiva di credito di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101 al ricorso di cui all'art. 499 cod. proc. civ. ed alla citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2), non abilita il concessionario medesimo alla difesa personale, per il tramite di suoi dipendenti all'uopo espressamente delegati, in ulteriori giudizi di cognizione ed in particolare in quello relativo all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ., per il quale occorre, ex art. 82 cod. proc. civ., la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo.

    La rappresentanza personale tramite dipendente delegato è consentita nei casi tassativamente previsti, ma non si estende agli altri giudizi di cognizione. Per questi occorre la rappresentanza tecnica richiesta dalle norme processuali applicabili.

  • Artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza li menziona tra le norme invocate nel secondo motivo, ma non ne svolge una distinta interpretazione. La regola applicata è che davanti al giudice tributario l’agente della riscossione deve essere assistito da un soggetto munito del potere di assistenza tecnica.

  • Art. 82 c.p.c.

    per il quale occorre, ex art. 82 cod. proc. civ., la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo

    Nei giudizi di cognizione per i quali è richiesta la difesa tecnica, il concessionario non può farsi rappresentare processualmente da un dipendente delegato, ma deve avvalersi di un difensore abilitato.

Massime di principio

  • Il trasferimento per legge di funzioni pubbliche o di un servizio non determina, da solo, l’estinzione dei soggetti che in precedenza lo esercitavano. Per stabilire chi conserva la legittimazione processuale occorre verificare se la società originaria sia sopravvissuta e se fosse parte del giudizio.
  • Quando il diritto controverso viene trasferito a titolo particolare durante il processo, la parte originaria mantiene i poteri processuali e può impugnare la sentenza; il successore può affiancarla con legittimazione concorrente, non automaticamente sostitutiva.
  • La possibilità per un ente o concessionario di stare in giudizio tramite dipendenti delegati è circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge. Non va estesa per analogia ad altri giudizi di cognizione o al processo tributario, dove è richiesta l’assistenza tecnica prevista dalle norme applicabili.
  • La cassazione con rinvio per una questione di legittimazione processuale non equivale a una decisione sulla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria o dell’atto di riscossione: le questioni assorbite possono essere esaminate dal giudice di rinvio.

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