Sentenza del 05/09/2014 n. 18729 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE - Avviso di accertamento - All'ultimo domicilio fiscale del defunto - Legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRPEF per il 1994, relativo al maggior reddito di partecipazione del padre di B.R. nella s.n.c. F.P. L’avviso, notificato il 15 dicembre 2000 nell’ultimo domicilio del contribuente deceduto, era intestato al defunto e non agli eredi collettivamente e impersonalmente. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso: ha sostenuto che l’erede avesse introdotto solo in appello la specifica violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; e che la decisione d’appello fosse nulla perché fondata su un motivo nuovo. La contribuente aveva già contestato in primo grado la ritualità e validità della notificazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva annullato l’avviso per nullità assoluta e insanabile della notificazione. La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi dell’Agenzia: la contestazione della notificazione era stata già formulata in primo grado e la CTR ne aveva correttamente individuato il contenuto, quindi non si trattava di motivo nuovo. Ha inoltre confermato che, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, la notifica nell’ultimo domicilio del defunto è ammessa solo se indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente e se questi non hanno comunicato all’ufficio, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il domicilio fiscale. La notifica al contribuente deceduto è nulla in modo assoluto e insanabile. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 2.500 euro, di cui 200 per esborsi.
Norme richiamate
Art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo domicilio, nonchè la stessa notificazione dell'avviso sono affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano (come nella specie) comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
L’atto intestato al contribuente deceduto può essere notificato al suo ultimo domicilio soltanto collettivamente e impersonalmente agli eredi, e solo se questi non abbiano previamente comunicato all’ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La notifica intestata al defunto è nulla in modo assoluto e insanabile, poiché il rapporto tributario non può configurarsi nei confronti di soggetti inesistenti.
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha escluso la violazione del divieto di motivi nuovi in appello: la contestazione della ritualità e validità della notifica era già stata sollevata in primo grado. La specificazione in appello della violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 non ha quindi introdotto una censura nuova.
Massime di principio
- Quando un avviso fiscale intestato a una persona deceduta viene notificato presso il suo ultimo domicilio, occorre verificare che sia diretto agli eredi collettivamente e impersonalmente e che questi non abbiano comunicato all’ufficio, almeno trenta giorni prima, generalità e domicilio fiscale. La notifica intestata al defunto è affetta da nullità assoluta e insanabile.
- Una contestazione già formulata in primo grado sulla ritualità o validità della notificazione può essere precisata in appello mediante l’indicazione della specifica norma violata, senza che ciò costituisca necessariamente un motivo nuovo vietato.
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