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Sentenza

Sentenza del 19/09/2014 n. 19754 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita diversa dall'appellante - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Comunità montana aveva chiesto il rimborso dell'IVA applicata sugli aggi dovuti al concessionario per il servizio di riscossione. La Corte d'Appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia riguardasse il rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria. Inoltre, aveva ritenuto di non poter esaminare la domanda subordinata di condanna del concessionario perché l'appello incidentale della Comunità non gli era stato notificato. La ricorrente ha contestato sia la decisione sulla giurisdizione sia l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata e l'errata applicazione delle regole sull'appello incidentale e sulla riproposizione delle domande.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che il giudice ordinario non può pronunciarsi sulla domanda diretta contro l'Amministrazione finanziaria quando essa riguarda il rapporto tributario e la debenza dell'imposta, materia riservata al giudice tributario. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo: la domanda subordinata contro il concessionario era stata ritualmente riproposta nella comparsa di costituzione in appello e l'appello incidentale si perfeziona con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini previsti, senza necessità di preventiva notificazione alla parte già costituita. La sentenza d'appello è stata quindi cassata parzialmente e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 343, comma 1, codice di procedura civile

    L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.

    L'appello incidentale deve essere proposto mediante il deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta; non è richiesta una preventiva notificazione alla parte già costituita, anche quando l'impugnazione è rivolta contro una parte diversa dall'appellante principale.

  • Art. 346, codice di procedura civile

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

    La parte che intende mantenere una domanda non accolta deve riproporla espressamente nel giudizio d'appello. La riproposizione inserita nelle conclusioni della comparsa di costituzione è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.

  • Art. 292, comma 1, codice di procedura civile

    Principio della notificazione al contumace degli atti contenenti nuove domande.

    La notificazione dell'atto contenente l'impugnazione o una nuova domanda è necessaria nei confronti della parte contumace, soprattutto quando la domanda può produrre effetti sfavorevoli o introduce pretese fondate su titolo diverso. Non è invece necessaria verso una parte già costituita.

  • Art. 112, codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa decisione su una domanda specificamente formulata nelle conclusioni integra omessa pronuncia e costituisce vizio della sentenza.

  • Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Le controversie aventi a oggetto il rapporto tributario e la debenza dell'imposta appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Il giudice ordinario non può condannare direttamente l'Amministrazione finanziaria al rimborso quando ciò richiede una decisione sul rapporto d'imposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 1 e n. 4, codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione può denunciare, rispettivamente, il difetto di giurisdizione e la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia.

  • Art. 383, comma 1, codice di procedura civile

    Quando la sentenza viene cassata con rinvio, la causa è rimessa al giudice di merito competente affinché riesamini le questioni alla luce dei principi affermati dalla Cassazione.

Massime di principio

  • L'appello incidentale si propone normalmente con il deposito tempestivo della comparsa di costituzione in appello; non occorre notificare preventivamente tale comparsa all'appellante principale o ad altra parte già costituita.
  • La notificazione dell'appello incidentale è necessaria, in linea generale, nei confronti della parte contumace nel giudizio d'appello, soprattutto se l'impugnazione introduce pretese nuove o potenzialmente sfavorevoli.
  • Una domanda non accolta in primo grado non si considera rinunciata se viene espressamente riproposta nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello.
  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi su ogni domanda ritualmente riproposta; l'omissione determina un vizio di omessa pronuncia.
  • La giurisdizione dipende dal contenuto sostanziale della domanda: la controversia tra privati sulla restituzione di somme indebitamente addebitate può appartenere al giudice ordinario, mentre la domanda diretta contro l'Amministrazione finanziaria che richiede di accertare la debenza del tributo appartiene al giudice tributario.
  • La chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria da parte del concessionario non consente al giudice ordinario di decidere sul rapporto tributario né di trasformare una domanda contro l'Amministrazione in una domanda direttamente proposta dal privato nei suoi confronti.

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