Sentenza n. 1340/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2024 emesso dalla Scuola Secondaria di I Grado Statale “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per la correzione di errore materiale nella sentenza n. -OMISSIS- del 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento dell'istituto scolastico che aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 28 ore e della documentata necessità di 30 ore di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, frequentava la scuola secondaria di primo grado. La diagnosi funzionale e il PEI per l'anno scolastico 2024/2025 indicavano la necessità di un rapporto di sostegno in deroga, pari a 30 ore. L'istituto scolastico aveva tuttavia assegnato soltanto 18 ore settimanali, nonostante un orario di frequenza di 28 ore. I genitori avevano impugnato il provvedimento chiedendo l'annullamento, il riconoscimento del sostegno integrale anche per l'anno scolastico 2025/2026 e il risarcimento del danno esistenziale derivante dalla privazione del sostegno. La precedente sentenza della Sezione aveva già accolto l'azione di annullamento e rinviato al merito la domanda risarcitoria. Dopo tale pronuncia, l'amministrazione aveva integrato le ore di sostegno dal 15 gennaio 2025. I ricorrenti hanno quindi chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'annullamento, insistendo per il risarcimento del danno relativo al periodo dal 12 settembre 2024 al 15 gennaio 2025.
La decisione
Il Collegio ha preso atto che l'azione di annullamento era già stata accolta con la precedente sentenza e che l'amministrazione si era conformata assegnando le ore di sostegno adeguate; ha quindi esaminato la domanda risarcitoria. La domanda è stata accolta. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della colpa dell'amministrazione, l'allegazione dell'illegittimità dell'atto, dell'errore commesso e della mancanza di diligenza, escludendo che l'amministrazione potesse giustificarsi invocando incertezza normativa o interpretativa, poiché PEI e diagnosi funzionale rendevano evidente la necessità delle 30 ore. Quanto al nesso causale, la temporanea sottrazione o riduzione delle ore di sostegno dovute, sebbene certificata, è stata ritenuta idonea a provocare danni allo sviluppo della personalità del minore. Il danno esistenziale è stato liquidato equitativamente in 1.000 euro per ogni mese di privazione, con liquidazione complessiva di 4.099 euro per il periodo dal 12 settembre 2024 al 15 gennaio 2025, oltre interessi legali e rivalutazione dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento. È stata respinta la domanda di riconoscimento del sostegno integrale per gli anni futuri, perché generica e riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92 con connotazione di gravità
Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto sanitario rilevante per la necessità di un adeguato sostegno scolastico.
La precedente azione di annullamento del provvedimento di assegnazione insufficiente delle ore di sostegno era già stata accolta; la successiva conformazione amministrativa non ha prodotto ulteriori effetti processuali sulla domanda già definita.
La responsabilità dell'amministrazione per il danno derivante da provvedimento illegittimo è stata riconosciuta in presenza dell'illegittimità dell'atto, dell'errore e della mancanza di diligenza, nonché del nesso causale con il pregiudizio subito.
Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.
Il giudice amministrativo non può attribuire preventivamente ore di sostegno per anni scolastici futuri, quando la relativa valutazione amministrativa non è ancora stata compiuta.
Massime di principio
- La temporanea assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello risultante necessario dalla diagnosi funzionale e dal PEI, in presenza di disabilità grave certificata, può integrare un danno risarcibile allo sviluppo della personalità dell'alunno.
- Nell'azione risarcitoria per danno da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato può assolvere l'onere di allegazione della colpa dell'amministrazione indicando l'errore commesso, l'illegittimità dell'atto e la mancanza di diligenza; l'amministrazione non può escludere la propria responsabilità invocando incertezze normative o interpretative quando gli atti istruttori e collegiali rendono evidente la necessità della misura dovuta.
- Il danno derivante dalla riduzione o sottrazione temporanea delle ore di sostegno può essere liquidato equitativamente in rapporto alla durata della privazione, assumendo come dies a quo l'inizio dell'anno scolastico e come dies ad quem la reintegrazione del monte ore necessario.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi preventivamente sull'attribuzione di ore di sostegno per anni scolastici futuri, poiché ciò implicherebbe l'esercizio giudiziale di poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →