Cassazione Penale, Sentenza n. 2287/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. con cui fu omologata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. La difesa sostiene che l'accordo prevedeva l'esclusione delle sanzioni amministrative accessorie e della confisca della somma sequestrata pari a euro 18.750,00. I giudici di appello hanno revocato alcune pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, divieto di espatrio, sospensione patente) ma hanno confermato la confisca del denaro. Il ricorrente chiede la revoca della confisca ritenendo che questa fosse esclusa dall'accordo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello rispecchiasse l'accordo fra le parti così come emerso in udienza e dalla documentazione inviata, e ha precisato che la confisca costituisce una misura di sicurezza patrimoniale e non rientra tra le pene accessorie oggetto dell'accordo. Inoltre la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione sulle sentenze di concordato in appello è limitato ai profili relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'omologazione del patteggiamento in appello e limita i motivi di impugnazione in Cassazione alla formazione della volontà, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale del reato per il quale venne concordata la pena (illecito in materia di stupefacenti)
misure di sicurezza patrimoniali (codice penale, titolo VIII, capo II)
La confisca è qualificata come misura di sicurezza patrimoniale e non come pena accessoria, perciò non rientra automaticamente nelle esclusioni concordate tra le parti come pene accessorie
Consente l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui applicata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello)
Giurisprudenza di riferimento che delimita i motivi ammissibili di ricorso in Cassazione avverso sentenze di concordato in appello
Massime di principio
- La confisca, essendo misura di sicurezza patrimoniale, non va automaticamente considerata una pena accessoria: negli accordi di patteggiamento bisogna esplicitare espressamente l'inclusione o l'esclusione della confisca
- In caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizio nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato, per mancanza del consenso del pubblico ministero o per contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; questioni diverse sono inammissibili
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è opportuno allegare al ricorso copia formale dell'accordo omologato e documentazione che dimostri la volontà pattizia rispetto a sanzioni e misure patrimoniali
- Se si intende contestare la qualificazione di una misura come 'pena accessoria' o 'misura di sicurezza', occorre argomentare specificamente sul piano giuridico e fattuale, indicando norme, motivazioni del giudice di merito e fatti che dimostrino discrepanze rispetto all'accordo
- La mancata allegazione di elementi chiave (es. copia dell'accordo) può indebolire la posizione del ricorrente, anche se l'inammissibilità va valutata secondo i limiti di sindacato previsti dalla giurisprudenza sulla materia
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