Cassazione Penale, Sentenza n. 27777/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: contestazione della utilizzabilità delle chat scambiate sulla piattaforma SKY-ECC acquisite tramite Ordini Europei di Indagine (OEI) trasmessi dal Tribunale giudicante francese; richiesta di accesso alle modalità di captazione/decriptazione (algoritmo, durata, catena di custodia); censura sulla identificazione dell'indagato mediante PIN/nickname e sui profili di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai singoli reati-fine; dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione e richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite o alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
Rigetto integrale del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle chat acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris e trasmesse con OEI: quelle conversazioni sono state qualificate come "dati freddi" / documenti informatici già in possesso dell'autorità francese e quindi acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen.; sull'OEI opera la presunzione relativa di legittimità tra Stati membri (Direttiva 2014/41/UE) e il giudice italiano non è tenuto a sindacare ex professo le modalità esecutive estere salvo concreta dimostrazione di violazione di norme inderogabili o diritti fondamentali; la mancanza di conoscenza dell'algoritmo di decriptazione è stata ritenuta ipotetica e non idonea a dimostrare alterazione dei dati; la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione e sui reati-fine è stata considerata adeguatamente motivata e immune da vizi logici tali da giustificare annullamento; l'aggravante della transnazionalità è stata ritenuta sussistente (mentre la rilevanza pratica dell'aggravante mafiosa non incideva sulle esigenze cautelari); sono confermate le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, reiterazione) e la misura custodiale è stata ritenuta necessaria.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)
L'OEI fonda la cooperazione su principio di riconoscimento reciproco e presunzione relativa di legittimità; lo Stato di esecuzione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e può eccepire incompatibilità solo su prova concreta; l'OEI può riguardare anche prove già in possesso dello Stato di esecuzione.
"È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare"
I dati informatici memorizzati all'estero sono considerati documenti acquisibili; se a trasmettere è un'autorità che poteva legittimamente disporne ("legittimo titolare"), la acquisizione è compatibile con l'ordinamento interno senza dover riattivare procedure di cooperazione più onerose.
art. 309, co. 5, cod. proc. pen.
«Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»
Richiamata nel dibattito ma non ritenuta violata nella fattispecie; non ostava alla utilizzazione del materiale in sede di riesame.
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE) - art. 45
Consente al pubblico ministero di richiedere la trasmissione di documentazione inerente alle telecomunicazioni già in possesso dell'autorità di esecuzione; normativa di riferimento per gli OEI usati nella fattispecie.
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
Fattispecie invocata per giustificare la custodia cautelare: necessità di evitare inquinamento delle prove e di permettere approfondimenti investigativi.
art. 61-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.
Articoli richiamati nella contestazione come aggravanti (transnazionalità e agevolazione di attività mafiosa); la Corte ha ritenuto provata la transnazionalità e ha valutato che l'eventuale contestazione della "mafiosità" non inficia la misura cautelare quando le esigenze cautelari permangono.
art. 706-102-1 code de procédure pénale (Francia)
Norma francese citata come base giuridica con la quale il Tribunal judiciaire de Paris ha acquisito i dati informatici sui server e li ha poi trasmessi alle autorità italiane; conferisce legittimazione all'autorità francese a disporre l'acquisizione.
Massime di principio
- Se prove informatiche sono state acquisite da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE e trasmesse tramite OEI, sussiste una presunzione di legittimità: il giudice italiano non può sindacare ex professo le modalità operative estere salvo prova concreta di violazione di norme inderogabili o diritti fondamentali.
- Dati "freddi" (memorizzati su server) sono disciplinati come documenti/dati informatici (art. 234-bis) e non come intercettazioni in tempo reale: ciò consente la loro acquisizione e utilizzazione se l'autorità estera ne poteva legittimamente disporre.
- La mera mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione o di dettagli investigativi esteri è, di per sé, insufficiente a dimostrare alterazione della prova: occorrono elementi specifici e concreti per mettere in discussione l'integrità del dato.
- Le questioni di merito relative a collegamenti identificativi (PIN, nickname, geolocalizzazioni, riscontri) e alla gravità indiziaria restano prevalente competenza del giudice di merito e sono difficilmente rettificabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
- Per ottenere l'annullamento o il riesame delle prove acquisite tramite cooperazione UE è necessario proporre eccezioni circostanziate circa la violazione di principi fondamentali; argomentazioni generiche o ipotetiche non sono generalmente idonee.
- Richiedere la rimessione alle Sezioni Unite o la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE richiede che la questione sia pertinente, rilevante e non già risolta da consolidata giurisprudenza: non è strada efficace se la fattispecie è già inquadrata in orientamenti consolidati.
- La sussistenza di aggravanti non è necessariamente determinante per la legittimità di una misura cautelare: se permangono esigenze cautelari come rischio di inquinamento prove o reiterazione, la custodia può essere confermata anche se una aggravante è contestata.
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