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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27777/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: contestazione della utilizzabilità delle chat scambiate sulla piattaforma SKY-ECC acquisite tramite Ordini Europei di Indagine (OEI) trasmessi dal Tribunale giudicante francese; richiesta di accesso alle modalità di captazione/decriptazione (algoritmo, durata, catena di custodia); censura sulla identificazione dell'indagato mediante PIN/nickname e sui profili di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai singoli reati-fine; dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione e richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite o alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

Rigetto integrale del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle chat acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris e trasmesse con OEI: quelle conversazioni sono state qualificate come "dati freddi" / documenti informatici già in possesso dell'autorità francese e quindi acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen.; sull'OEI opera la presunzione relativa di legittimità tra Stati membri (Direttiva 2014/41/UE) e il giudice italiano non è tenuto a sindacare ex professo le modalità esecutive estere salvo concreta dimostrazione di violazione di norme inderogabili o diritti fondamentali; la mancanza di conoscenza dell'algoritmo di decriptazione è stata ritenuta ipotetica e non idonea a dimostrare alterazione dei dati; la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione e sui reati-fine è stata considerata adeguatamente motivata e immune da vizi logici tali da giustificare annullamento; l'aggravante della transnazionalità è stata ritenuta sussistente (mentre la rilevanza pratica dell'aggravante mafiosa non incideva sulle esigenze cautelari); sono confermate le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, reiterazione) e la misura custodiale è stata ritenuta necessaria.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)

    L'OEI fonda la cooperazione su principio di riconoscimento reciproco e presunzione relativa di legittimità; lo Stato di esecuzione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e può eccepire incompatibilità solo su prova concreta; l'OEI può riguardare anche prove già in possesso dello Stato di esecuzione.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    "È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare"

    I dati informatici memorizzati all'estero sono considerati documenti acquisibili; se a trasmettere è un'autorità che poteva legittimamente disporne ("legittimo titolare"), la acquisizione è compatibile con l'ordinamento interno senza dover riattivare procedure di cooperazione più onerose.

  • art. 309, co. 5, cod. proc. pen.

    «Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»

    Richiamata nel dibattito ma non ritenuta violata nella fattispecie; non ostava alla utilizzazione del materiale in sede di riesame.

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE) - art. 45

    Consente al pubblico ministero di richiedere la trasmissione di documentazione inerente alle telecomunicazioni già in possesso dell'autorità di esecuzione; normativa di riferimento per gli OEI usati nella fattispecie.

  • art. 274, lett. a) cod. proc. pen.

    Fattispecie invocata per giustificare la custodia cautelare: necessità di evitare inquinamento delle prove e di permettere approfondimenti investigativi.

  • art. 61-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Articoli richiamati nella contestazione come aggravanti (transnazionalità e agevolazione di attività mafiosa); la Corte ha ritenuto provata la transnazionalità e ha valutato che l'eventuale contestazione della "mafiosità" non inficia la misura cautelare quando le esigenze cautelari permangono.

  • art. 706-102-1 code de procédure pénale (Francia)

    Norma francese citata come base giuridica con la quale il Tribunal judiciaire de Paris ha acquisito i dati informatici sui server e li ha poi trasmessi alle autorità italiane; conferisce legittimazione all'autorità francese a disporre l'acquisizione.

Massime di principio

  • Se prove informatiche sono state acquisite da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE e trasmesse tramite OEI, sussiste una presunzione di legittimità: il giudice italiano non può sindacare ex professo le modalità operative estere salvo prova concreta di violazione di norme inderogabili o diritti fondamentali.
  • Dati "freddi" (memorizzati su server) sono disciplinati come documenti/dati informatici (art. 234-bis) e non come intercettazioni in tempo reale: ciò consente la loro acquisizione e utilizzazione se l'autorità estera ne poteva legittimamente disporre.
  • La mera mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione o di dettagli investigativi esteri è, di per sé, insufficiente a dimostrare alterazione della prova: occorrono elementi specifici e concreti per mettere in discussione l'integrità del dato.
  • Le questioni di merito relative a collegamenti identificativi (PIN, nickname, geolocalizzazioni, riscontri) e alla gravità indiziaria restano prevalente competenza del giudice di merito e sono difficilmente rettificabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
  • Per ottenere l'annullamento o il riesame delle prove acquisite tramite cooperazione UE è necessario proporre eccezioni circostanziate circa la violazione di principi fondamentali; argomentazioni generiche o ipotetiche non sono generalmente idonee.
  • Richiedere la rimessione alle Sezioni Unite o la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE richiede che la questione sia pertinente, rilevante e non già risolta da consolidata giurisprudenza: non è strada efficace se la fattispecie è già inquadrata in orientamenti consolidati.
  • La sussistenza di aggravanti non è necessariamente determinante per la legittimità di una misura cautelare: se permangono esigenze cautelari come rischio di inquinamento prove o reiterazione, la custodia può essere confermata anche se una aggravante è contestata.

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