Cassazione Penale, Sentenza n. 48281/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina aggravata in concorso (pena 5 anni di reclusione ed euro 1.000 di multa). Il ricorrente censura la valutazione delle prove: la Corte territoriale avrebbe ignorato o minimizzato le discrepanze tra le dichiarazioni delle persone offese sulla descrizione dell'aggressore e avrebbe valutato superficialmente l'alibi prodotto dall'imputato, sostenendo che tali criticità avrebbero dovuto portare a rivedere la valutazione di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia confrontata con le principali deduzioni difensive e che la motivazione, pur non analitica su ogni punto, presenti un apparato logico sufficiente (doppia conforme) a giustificare il convincimento dei giudici di merito. La Corte ha altresì affermato che le critiche del ricorrente si riducono a richieste di rivalutazione meramente fattuale delle prove, sindacato non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata per la richiesta di trattazione orale; la Corte prende atto della richiesta ma questo profilo non incide sull'ammissibilità del ricorso o sulla valutazione di merito.
Richiamato limitatamente ai limiti della enunciazione del motivo di ricorso che la Corte usa per motivare la decisione sulla base dei soli profili strettamente necessari.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulla motivazione del ricorso che delimita il sindacato della Corte di Cassazione: per rilevare una violazione di legge occorre contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non una diversa valutazione delle prove.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamato insieme ad altri provvedimenti emergenziali (art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n.162 e art.17 d.l. 22/06/2023 n.75) in relazione alla disciplina temporanea delle udienze e della trattazione orale; citazione formale senza incidenza sul merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare il giudizio di merito: critiche fondate solo su una diversa valutazione delle prove sono inammissibili, salvo che si dimostri una palese illogicità o violazione di legge nella motivazione.
- Quando nei gradi di merito vi sia una "doppia conforme" (decisioni uguali di primo e secondo grado), il giudice di legittimità richiede solo che la motivazione appaia nel suo complesso logica e coerente: non è necessario un'analisi analitica di tutte le deduzioni difensive.
- La mera esistenza di discrepanze testimoniali non comporta automaticamente l'annullamento della condanna se la valutazione complessiva delle prove da parte del giudice di merito è congruamente motivata.
- Per ottenere successo in Cassazione è più efficace contestare l'erronea sussunzione giuridica del fatto nella fattispecie astratta (violazione di legge) o dimostrare una motivazione manifestamente illogica/più che dubbia, piuttosto che proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'alibi o altre prove a discarico devono essere valutati dal giudice di merito: la loro mera invocazione in sede di legittimità non è sufficiente a ribaltare la decisione, salvo che siano decisive e non adeguatamente valutate, il che deve risultare palese nella motivazione.
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