Cassazione Civile, Ordinanza n. 19331/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La titolare di una ditta individuale aveva convenuto AGEA davanti al Tribunale di Roma sostenendo di aver ricevuto aiuti comunitari inferiori a quelli spettanti secondo il Reg. CE n. 1682/2003 e la disciplina attuativa. Chiedeva la differenza tra quanto effettivamente erogato e quanto asseritamente dovuto, quantificata in euro 96.287,39. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato AGEA al pagamento della somma. AGEA aveva proposto appello e la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto il gravame, ritenendo che la ditta, avviata nel 2005, potesse accedere solo al fondo/riserve nazionale ai sensi dell'art. 42 del Reg. CE 1782/2003 e che non fosse rispettato il coefficiente di densità di 1,8 UBA per ettaro previsto dalla circolare AGEA, con conseguente correttezza della decurtazione dei titoli inizialmente assegnati. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 329 c.p.c., assumendo che AGEA avesse eseguito spontaneamente la sentenza di primo grado senza riserva di impugnazione, con conseguente acquiescenza tacita e inammissibilità dell'appello; 2) violazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti agricoli, sostenendo che la superficie aziendale non era mutata, che i titoli erano stati originariamente riconosciuti in base alle dimensioni aziendali e che gli aiuti dovevano comprendere anche i terreni a pascolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che il pagamento spontaneo di quanto riconosciuto dalla sentenza di primo grado, o l'adeguamento alle sue statuizioni, non integra acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c., perché può essere spiegato con la volontà di evitare l'esecuzione forzata e non è incompatibile con la volontà di impugnare. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di pertinenza e specificità, poiché non confrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul mancato possesso dei presupposti per l'accesso alla riserva nazionale e sul mancato rispetto del coefficiente di densità di 1,8 UBA per ettaro. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Gli atti incompatibili con la volontà di impugnare devono rivelare in modo oggettivo e inequivoco l'intento di non contrastare gli effetti della sentenza; il mero pagamento di quanto statuito non costituisce acquiescenza tacita.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e pertinente rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata.
Reg. CE 1782/2003, art. 42
La Corte d'appello ha ritenuto che la nuova allevatrice potesse accedere solo alla riserva nazionale, secondo la disciplina richiamata.
Reg. CEE 1782/03
Richiamato dalla ricorrente come disciplina sostanziale degli aiuti comunitari agricoli.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo della somma dovuta in esecuzione di una sentenza non integra, di per sé, acquiescenza tacita all'intera decisione, poiché può essere compiuto per evitare l'esecuzione forzata senza rinunciare all'impugnazione.
- Ai fini dell'acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. occorrono atti oggettivamente incompatibili con la volontà di impugnare e univocamente interpretabili come accettazione della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a deduzioni generiche o astratte senza spiegare perché la regola applicata dal giudice di merito non sarebbe corretta in fatto o in diritto.
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