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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34270/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per detenzione illegale di un revolver calibro .38 con matricola indicata, commessa sino al 21 agosto 2018, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967. Il ricorso deduceva la nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in peius: secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe erroneamente corretto la pena base, indicando una pena base di mesi nove di reclusione a fronte di mesi sei indicati in primo grado; ciò avrebbe comportato, in tesi, una indebita modifica in peius e l'omessa considerazione che il primo giudice avrebbe in realtà concesso le attenuanti generiche, con conseguente necessità di ridurre ulteriormente la pena per il rito abbreviato. Il ricorrente lamentava inoltre che il giudice di appello, nel correggere un preteso errore materiale, non avesse applicato il criterio interpretativo favorevole all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto illogica la lettura proposta dalla difesa della sentenza di primo grado, osservando che era lo stesso imputato, nell'atto di appello, ad avere chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, il che escludeva la tesi secondo cui tali attenuanti sarebbero già state implicitamente concesse. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, rilevando che il giudice di appello si era limitato a confermare la pena detentiva volutamente ed esplicitamente irrogata dal primo giudice; ha richiamato il principio secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo, e ha precisato che nel caso concreto il contrasto era in realtà insussistente, essendo la pena finale indicata con chiarezza anche in motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 7 legge n. 895/1967

    Norme poste a base della condanna per detenzione di arma da fuoco illegale; la Corte non entra nel merito dell'inquadramento sostanziale, poiché il ricorso riguarda solo il trattamento sanzionatorio e il preteso contrasto tra dispositivo e motivazione.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Disposizione richiamata come base del reato contestato relativo alla detenzione dell'arma.

  • art. 7 legge n. 895/1967

    Disposizione richiamata come base del reato contestato relativo alla detenzione dell'arma.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamabile solo implicitamente per il rapporto tra dispositivo e motivazione; la Corte ribadisce che, in caso di contrasto, prevale il dispositivo.

  • art. 591 c.p.p.

    È la base processuale dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, pur non essendo espressamente menzionato nel testo riportato.

  • Corte cost. n. 186/2000

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede di escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, prevale il dispositivo; il giudice dell'impugnazione può limitarsi a chiarire l'effettiva entità della pena senza incorrere in reformatio in peius, purché non alteri il contenuto decisorio effettivamente espresso.
  • La deduzione di un errore materiale o di un supposto riconoscimento implicito di attenuanti non può fondarsi su una lettura illogica e contraddetta dagli atti, specie quando la stessa parte abbia in appello chiesto espressamente il beneficio che assume già concesso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando censura una ricostruzione della decisione di merito priva di plausibilità logica e incompatibile con il contenuto complessivo della sentenza impugnata.
  • La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi per ritenere che l'inammissibilità del ricorso sia stata determinata senza colpa della parte.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

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