Cassazione Civile, Ordinanza n. 34788/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura avente ad oggetto 4.000 quintali di kiwi. La cooperativa acquirente aveva versato un acconto di Euro 80.000 e sosteneva che il fornitore avesse consegnato merce per un valore inferiore a quello pattuito e di qualità non conforme, chiedendo la restituzione di Euro 48.861,71. Il fornitore, al contrario, aveva agito in via riconvenzionale per ottenere il residuo prezzo ritenuto ancora dovuto, pari a Euro 22.722,55. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali sulle conclusioni e sulle istanze istruttorie, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto abbandonate le richieste istruttorie perché non reiterate espressamente in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante fossero state richiamate negli atti difensivi successivi; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1362 e 1366 c.c., per asserita errata valutazione della prova e del valore della sottoscrizione del regolamento interno della cooperativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’accettazione del regolamento interno tramite sottoscrizione di ogni pagina; 4) violazione degli artt. 115, 61, 1474 e 116 c.p.c., per travisamento della prova e mancato ricorso a CTU sulla quantificazione del valore della merce; 5) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto irrilevante la sottoscrizione per accettazione di una fattura, nonostante il disconoscimento della stessa e la mancata richiesta di verificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente al principio secondo cui il giudice di merito non può considerare abbandonate le istanze istruttorie solo perché non riproposte in modo specifico alle conclusioni, senza verificare complessivamente la condotta processuale della parte e l’eventuale volontà inequivoca di insistere su di esse. Ha ritenuto assorbiti gli altri quattro motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge processuale e sostanziale; il ricorso è stato accolto solo nei limiti della corretta applicazione del principio sulla riproposizione delle istanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per censurare l’omesso esame di fatti decisivi; i motivi fondati su tale parametro sono stati assorbiti.
artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c.
disciplinano il modulo processuale e la trattazione della causa; la Corte ribadisce che le istanze istruttorie non riproposte espressamente alle conclusioni possono considerarsi abbandonate solo se ciò risulti dalla complessiva condotta processuale.
richiamato per contestare la valutazione della prova; non è stato affrontato nel merito perché assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto/regolamento interno; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato per contestare l’uso della prova da parte del giudice; motivo assorbito.
richiamato per sostenere la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio; motivo assorbito.
richiamato in relazione alla determinazione del prezzo e alla quantificazione della prestazione; motivo assorbito.
richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata; motivo assorbito.
richiamato per la verificazione della scrittura disconosciuta; motivo assorbito.
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 24 Cost.
richiamato in funzione di interpretazione costituzionalmente orientata del diritto di difesa, nel senso di evitare una lettura eccessivamente formalistica della pretesa rinuncia alle istanze istruttorie.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all’art. 24 Cost. per valorizzare l’effettività del contraddittorio e della difesa.
richiamato per evidenziare la funzione della comparsa conclusionale, cioè illustrare le domande e le questioni già proposte.
Massime di principio
- Le istanze istruttorie non reiterate in modo espresso all’udienza di precisazione delle conclusioni non devono essere automaticamente considerate rinunciate: il giudice deve verificare se, dalla complessiva condotta processuale della parte e dagli atti difensivi, emerga comunque una volontà inequivoca di insistervi.
- La presunzione di abbandono delle richieste istruttorie è solo relativa e può essere superata da elementi univoci ricavabili dall’insieme del comportamento processuale, non essendo sufficiente un mero riscontro formale della mancata riproposizione finale.
- Quando il motivo di ricorso viene accolto per un error in procedendo o per violazione di un principio processuale decisivo, gli ulteriori motivi che attengono al merito della valutazione probatoria restano assorbiti.
- La comparsa conclusionale serve a ribadire e illustrare le domande e le questioni già introdotte nel processo; può quindi contribuire a dimostrare la persistente volontà della parte di mantenere ferme anche le istanze istruttorie non nuovamente verbalizzate alle conclusioni.
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