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Ordinanza

Ordinanza n. 1563/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, non impugnata e passata in giudicato, apparentemente emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza del Tribunale ordinario. Il TAR ha rilevato che, benché il provvedimento non lo indichi espressamente, esso sembra essere stato adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. La questione decisiva è se il giudizio di ottemperanza possa essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza cautelare d'urgenza emessa dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio. Il Collegio ha osservato che il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è riservato all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati; non può invece essere utilizzato per l'esecuzione di ordinanze cautelari emesse ex art. 700 c.p.c., poiché tali provvedimenti non sono idonei al giudicato e le relative misure attuative sono riservate al giudice ordinario competente per la fase cautelare, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. La decisione sul ricorso è stata riservata all'esito del contraddittorio scritto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; il TAR lo ha applicato per instaurare il contraddittorio sulla possibile inammissibilità o infondatezza dell'ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Riserva il giudizio di ottemperanza all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati.

  • art. 700 c.p.c.

    Individua, secondo la qualificazione provvisoria del TAR, la base dell'ordinanza d'urgenza della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza; tali provvedimenti non sono idonei al giudicato.

  • art. 669-duodecies c.p.c.

    Attribuisce al giudice ordinario competente per la fase cautelare la competenza sulle misure di attuazione dei provvedimenti cautelari, compresi quelli d'urgenza.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. non è utilizzabile per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c., poiché tale provvedimento non è idoneo al giudicato.
  • Le misure di attuazione di un'ordinanza cautelare del giudice ordinario devono essere richieste allo stesso giudice ordinario competente per la fase cautelare, secondo la riserva prevista dall'art. 669-duodecies c.p.c.
  • Prima di decidere sulla domanda di ottemperanza, il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio la possibile inidoneità del provvedimento posto a fondamento della domanda deve instaurare il contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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