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Ordinanza

Ordinanza n. 1470/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11195/2014 del Tribunale di Roma pubblicato il 14/05/2014, della sentenza n. 12105/2018 del medesimo Tribunale di Roma e delle spese legali della presente procedura.

Giustizia amministrativa202409647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza civile indicati nel ricorso, nonché mancato pagamento delle spese legali della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha promosso un giudizio per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11195/2014 del Tribunale di Roma, della sentenza n. 12105/2018 del medesimo Tribunale e delle spese legali della procedura. Il Comune si è costituito in giudizio. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire dalle parti una precisazione attuale sull'interesse alla definizione nel merito del giudizio, ha disposto un incombente istruttorio, invitando le parti costituite a dichiarare se tale interesse persista. Le parti devono riscontrare l'ordinanza entro trenta giorni dalla sua comunicazione; è stato inoltre preavvisato che l'ingiustificata inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta alle parti costituite di specificare se persista l'interesse alla decisione del giudizio. Ha fissato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il riscontro e ha ordinato alla segreteria di comunicare il provvedimento. L'eventuale ingiustificata mancata risposta potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento normativo, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., per l'attività istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza ingiustificata all'ordinanza istruttoria potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando il giudice ritenga necessario verificare l'attuale persistenza dell'interesse alla definizione nel merito, può ordinare alle parti costituite di rendere una specifica dichiarazione entro un termine assegnato, rinviando ogni decisione sul merito.
  • L'ingiustificata mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., nell'ambito della decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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