Ordinanza n. 1470/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11195/2014 del Tribunale di Roma pubblicato il 14/05/2014, della sentenza n. 12105/2018 del medesimo Tribunale di Roma e delle spese legali della presente procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza civile indicati nel ricorso, nonché mancato pagamento delle spese legali della procedura
Esito
La controversia
La parte privata ha promosso un giudizio per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 11195/2014 del Tribunale di Roma, della sentenza n. 12105/2018 del medesimo Tribunale e delle spese legali della procedura. Il Comune si è costituito in giudizio. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire dalle parti una precisazione attuale sull'interesse alla definizione nel merito del giudizio, ha disposto un incombente istruttorio, invitando le parti costituite a dichiarare se tale interesse persista. Le parti devono riscontrare l'ordinanza entro trenta giorni dalla sua comunicazione; è stato inoltre preavvisato che l'ingiustificata inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta alle parti costituite di specificare se persista l'interesse alla decisione del giudizio. Ha fissato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il riscontro e ha ordinato alla segreteria di comunicare il provvedimento. L'eventuale ingiustificata mancata risposta potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento normativo, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., per l'attività istruttoria disposta dal giudice.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza ingiustificata all'ordinanza istruttoria potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando il giudice ritenga necessario verificare l'attuale persistenza dell'interesse alla definizione nel merito, può ordinare alle parti costituite di rendere una specifica dichiarazione entro un termine assegnato, rinviando ogni decisione sul merito.
- L'ingiustificata mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., nell'ambito della decisione della controversia.
Come è indicizzato
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