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Ordinanza

Ordinanza n. 1467/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza al giudicato promanante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. 1° Civile, n.-OMISSIS- dell'8/06/2021, resa inter partes nel giudizio R.G. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202312789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o asseritamente non conforme al giudicato civile di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'8 giugno 2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, resa tra le parti. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto puntuale degli obblighi derivanti dal giudicato, le condotte contestate ai resistenti né gli specifici motivi dedotti dai ricorrenti. Il TAR, ritenendo necessario acquisire dalle parti costituite una precisazione sull'eventuale persistente interesse alla definizione nel merito del giudizio, ha disposto un incombente istruttorio, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha accertato né l'ottemperanza né l'inottemperanza al giudicato. Ha disposto che le parti costituite specifichino se permane l'interesse alla decisione di merito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre avvertito che l'ingiustificata inosservanza dell'ordinanza istruttoria potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento normativo, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., dell'attività istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice avverte che l'ingiustificata inottemperanza all'ordinanza istruttoria potrà essere valutata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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